Carta elettronica docente, ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Campania n. 5511 del 23.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza prevista dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Il rito è ammissibile quando la sentenza del giudice del lavoro sia stata notificata all’amministrazione, sia decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996 e sia dimostrato il passaggio in giudicato del titolo. In mancanza di prova dell’adempimento, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo entro un termine e nomina, sin da ora, un commissario ad acta. L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.

Il Fatto

La ricorrente agisce in ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per ottenere l’attuazione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, con cui è stato accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente, ai sensi dell’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per cinque anni scolastici, per un importo complessivo di € 2.500,00 oltre accessori.

La ricorrente espone che l’amministrazione soccombente non ha proposto impugnazione e che la sentenza è passata in giudicato come da attestazione in atti. Lamenta l’esito infruttuoso della notifica e l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla riproduzione dell’art. 112, comma 2, cod. proc. amm. e verifica in via preliminare l’ammissibilità del ricorso. Ritiene rispettato il termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, nonché quello di cui agli artt. 87, comma 2, lett. d), e 3, cod. proc. amm.

La sentenza ottemperanda risulta notificata il 7 agosto 2024 presso la sede della resistente ai sensi degli artt. 479 cod. proc. civ. — come novellato dal d.lgs. n. 149/2022, che ha previsto che le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva — e 115 cod. proc. amm.

Il Collegio accerta inoltre l’infruttuoso decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997. Risulta altresì documentato il passaggio in giudicato della sentenza.

Poiché non è stata allegata prova dell’adempimento del provvedimento giurisdizionale, il Collegio dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza. Accoglie pertanto la domanda e nomina sin da ora quale commissario ad acta il Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario, il quale provvederà, su richiesta della ricorrente, in sostituzione dell’amministrazione inadempiente, scaduto il termine e nei successivi sessanta giorni.

Il commissario dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi un apposito stanziamento, nonché alle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa. Il Collegio precisa che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo l’organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile l’adempimento. Le spese di lite, liquidate in € 300,00 oltre accessori, seguono la soccombenza, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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