Decadenza recupero indebito pensionistico per cumulo decorre da conoscibilità (Corte dei Conti Sez. I App. n. 164 del 05.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pensioni, i limiti di cumulabilità del trattamento previdenziale complessivo sono fissati dall’art. 1, comma 41, l. n. 335/1995 e dalla correlata tabella F). L’Istituto previdenziale deve procedere alla verifica dell’eventuale superamento di tali limiti nell’anno civile in cui ha avuto conoscibilità dei redditi maturati dal percettore della prestazione. Entro l’anno civile successivo a quello destinato alla verifica deve procedere, a pena di decadenza, al recupero dell’eventuale indebito. Il provvedimento di recupero adottato oltre tale termine è tardivo e l’indebito non è ripetibile. La regola trova applicazione anche quando la verifica dipenda dai dati risultanti dalle dichiarazioni fiscali del percettore.
Il Fatto
La vicenda riguarda il recupero di somme erogate a titolo di pensione indiretta per le annualità 2017-2019, oggetto di provvedimenti dell’INPS fondati sul parziale superamento dei limiti di cumulo previsti dall’art. 1, comma 41, l. n. 335/1995 e dalla tabella F). La percipiente aveva chiesto in primo grado la declaratoria di irripetibilità degli importi, deducendo il superamento dei termini decadenziali.
La Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, in composizione monocratica e in funzione di giudice delle pensioni, aveva parzialmente accolto la domanda, ritenendo viziati i provvedimenti di recupero. L’INPS ha proposto appello, deducendo la violazione dell’art. 1, comma 41, l. n. 335/1995, dell’art. 9, l. n. 428/1985, dell’art. 5, d.P.R. n. 429/1986, dell’art. 162 d.P.R. n. 1092/1973 e dell’art. 2033 cod. civ., sostenendo la tempestività dell’azione recuperatoria.
La Motivazione della Corte
La Sezione d’appello ha dichiarato l’appello infondato. Il Collegio non ha condiviso la tesi dell’Istituto, rilevando che il primo giudice aveva correttamente applicato la normativa in materia di esercizio temporale dell’attività di recupero, come interpretata dalle Sezioni d’appello della stessa Corte, richiamando Sez. I App. n. 183/2023 e Sez. II n. 176/2025.
La Corte ha ricostruito la regola temporale del recupero: l’Istituto previdenziale deve procedere alla verifica nell’anno civile in cui ha avuto conoscibilità dei redditi maturati dal percettore e deve adottare il recupero dell’eventuale indebito, a pena di decadenza, entro l’anno civile successivo a quello destinato alla verifica. Il principio è stato confermato dalla giurisprudenza richiamata, tra cui C. conti, Sez. I App. n. 147/2025 e Cass. civ. nn. 29688/2024 e 3802/2019.
Applicando tale regola, il Collegio ha verificato la documentazione in atti e ha accertato che i tre provvedimenti di recupero erano stati adottati oltre i termini. Il primo, relativo all’annualità 2017 e conseguente alla dichiarazione fiscale per quell’anno, era datato 8.7.2019 anziché entro il 31.12.2018. Il secondo, relativo al 2018 e conseguente alla dichiarazione per quell’anno, era stato emesso il 23.12.2020 anziché entro il 31.12.2019. Il terzo, relativo al 2019 e conseguente ai redditi percepiti nel 2018, era stato adottato il 3.11.2021 anziché entro il 31.12.2020.
Da qui il rigetto del gravame e la conferma della statuizione di irripetibilità degli importi. In punto di spese, la Corte ha applicato il criterio della soccombenza, condannando l’Istituto appellante alla rifusione in favore della parte appellata, liquidate in € 1.500,00 oltre oneri fiscali e previdenziali e spese generali.
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Nota della Redazione
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