Interpretazione autentica ASN, requisiti commissari e produzione documentale tardiva in appello (Cons. Stato n. 3020 del 16.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La disposizione dell’art. 1-bis del decreto-legge n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020, ha natura di interpretazione autentica dell’art. 16, comma 3, lett. h), legge n. 240/2010: la valutazione richiesta ai fini dell’inclusione nelle liste dei professori sorteggiabili quali commissari ASN è quella basata sui criteri oggettivi ANVUR di verifica dei risultati dell’attività di ricerca, e non quella dell’attività didattica effettuata dai singoli atenei secondo regolamento interno. Le attestazioni di positiva valutazione hanno carattere meramente ricognitivo di un dato oggettivo e verificabile ex post, sicché la loro mancanza formale o la produzione tardiva non determinano automaticamente l’illegittimità della composizione della Commissione, ove il possesso sostanziale dei requisiti risulti dimostrato. È ammissibile, ai sensi dell’art. 104, comma 2, c.p.a., la produzione in appello del documento che, pur non accompagnata da una causa non imputabile in senso tecnico, risulti indispensabile e idonea a sovvertire in radice la ratio decidendi della sentenza impugnata, non avendo carattere meramente integrativo o esplorativo.

Il Fatto

Il ricorrente, ricercatore a tempo determinato presso un ateneo italiano, ha impugnato davanti al TAR Lazio il giudizio di non abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia nel settore concorsuale 06/N2, relativo alla tornata indetta con d.d. n. 2175 del 2018. Ha dedotto vizi di composizione della Commissione, profili di illegittimità nella valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, disparità di trattamento e contraddittorietà dei giudizi individuali e collegiali.

Il TAR ha accolto il ricorso su un motivo ritenuto assorbente: la mancata acquisizione, in sede di nomina, dell’attestazione di positiva valutazione dei commissari da parte degli atenei di appartenenza, ai sensi degli artt. 6, commi 7 e 8, e 16, comma 3, lett. h), legge n. 240/2010. Ha annullato gli atti e ordinato il riesame con Commissione in diversa composizione, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a.. Il Ministero ha appellato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare l’ammissibilità della documentazione prodotta per la prima volta in appello. Il Ministero ha depositato la relazione con cui, in ottemperanza a un’ordinanza istruttoria del TAR rimasta senza riscontro, documenta che tutti i commissari avevano allegato alla candidatura l’attestazione dei rispettivi atenei. La mancata produzione in primo grado è pacificamente riconducibile a un’omissione della difesa erariale, non a una causa non imputabile in senso tecnico.

Il Consiglio ritiene comunque integrata la seconda condizione dell’art. 104, comma 2, c.p.a.: l’indispensabilità del documento ai fini della decisione. Poiché la sentenza appellata ha fondato l’annullamento esclusivamente sul rilievo della mancanza dell’attestazione, qualificandolo come pregiudiziale rispetto a ogni altra censura, la prova dell’effettiva sussistenza di quel requisito incide direttamente sul presupposto fattuale della pronuncia. Un’interpretazione della norma improntata a formalismo cristallizzerebbe una situazione di fatto non corrispondente alla realtà sostanziale. L’esigenza di concentrazione e lealtà processuale non può tradursi in impedimento assoluto all’emersione della verità materiale, quando la produzione riguarda un elemento costitutivo della legittimità dell’azione amministrativa.

Nel merito, il Collegio rileva che sull’art. 16, comma 3, lett. h), legge n. 240/2010 è intervenuto l’art. 1-bis del decreto-legge n. 76/2020, convertito dalla legge n. 120/2020. La norma, nel precisare che la valutazione richiesta è quella di cui al secondo periodo dell’art. 6, comma 7, individua esclusivamente i criteri oggettivi ANVUR di verifica dei risultati dell’attività di ricerca, non la valutazione dell’attività didattica e di servizio agli studenti effettuata dai singoli atenei. La natura di interpretazione autentica risulta inequivoca dall’uso del verbo “si interpreta” e dalla selezione, con efficacia retroattiva, di uno dei possibili significati ricavabili dalla norma anteriore, come affermato dalla Corte cost. n. 39/2021 e da Cons. Stato, Sez. VII, n. 660 del 22 gennaio 2024.

I criteri di valutazione degli aspiranti commissari hanno quindi assunto valenza oggettiva e verificabile. La mera allegazione delle attestazioni riferite ai criteri ANVUR è sufficiente, e la loro eventuale assenza non determina automaticamente l’illegittimità della composizione. Nel caso concreto tutti i commissari soddisfacevano i criteri al momento della candidatura, come acclarato dalla documentazione prodotta in appello.

Esaminando le censure riproposte, il Consiglio ribadisce che il giudizio di abilitazione è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per manifesta illogicità, travisamento, errore macroscopico o violazione procedimentale. Le doglianze sui singoli titoli non superano tale limite: la Commissione era tenuta a valutare le informazioni secondo il modello del bando, senza ricostruire per via presuntiva la coincidenza tematica. Infondata è anche la disparità di trattamento, data la natura abilitativa e non concorsuale della procedura e l’assenza di identità di situazioni. Il superamento dei valori soglia è condizione necessaria ma non sufficiente, restando imposta la valutazione qualitativa. Quanto all’incompatibilità della Presidente, la partecipazione ai medesimi cicli di dottorato non integra, di per sé, causa ostativa, secondo Cons. Stato, Sez. VI, n. 3976 del 2016.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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