Doveri matrimoniali incoercibili e inapplicabilità dell’esecuzione in forma specifica (Cass. civ. Sez. I n. 33389 del 21.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
I doveri nascenti dal matrimonio e quelli verso la prole sono inderogabili ma in larga parte incoercibili e non possono essere attuati mediante l’esecuzione forzata in forma specifica di cui all’art. 2932 cod. civ., che presuppone un obbligo di concludere un contratto, di fonte contrattuale o legale, specificamente previsto. Gli accordi assunti dai coniugi in ordine all’indirizzo della vita familiare, e in particolare alla dimora della famiglia, operano rebus sic stantibus e non sono vincolanti alla stregua di un contratto: la loro unilaterale rescissione, se ingiustificata, rileva semmai ai fini dell’addebito della separazione e come elemento di riferimento per i provvedimenti in tema di mantenimento e affidamento, ma non legittima la costituzione di un diritto reale su cosa altrui. Il miglior interesse del minore non autorizza interventi limitativi del diritto di proprietà del genitore se non nei limiti dell’assegnazione della casa familiare, che presuppone l’effettivo habitat domestico del figlio e costituisce comunque un diritto personale di godimento. Il giudice non è tenuto a rispondere a tutte le argomentazioni difensive, purché esprima la ragione fondamentale della decisione.

Il Fatto

La ricorrente aveva chiesto al Tribunale di Bologna di pronunciare sentenza costitutiva del diritto di uso o abitazione, ex art. 2932 cod. civ., su un immobile di proprietà del coniuge, in favore proprio e dei figli minori. Deducendo che il resistente aveva messo in vendita il bene, destinato a residenza familiare, essa lamentava la lesione del diritto alla comunione e solidarietà coniugale. Il Tribunale aveva respinto la domanda e la Corte d’appello di Bologna ha respinto il reclamo, rilevando l’errore nella scelta del rito camerale e l’inapplicabilità dell’art. 2932 cod. civ., che presuppone un inadempimento contrattuale insussistente, poiché i doveri matrimoniali hanno altra e diversa sanzione.

Avverso il decreto d’appello la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi; il coniuge ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha anzitutto respinto l’eccezione di inammissibilità sollevata dal controricorrente: il provvedimento impugnato ha carattere decisorio, perché nega il bene della vita preteso — la costituzione di un diritto reale su bene — e presenta attitudine al giudicato sul decisum.

I primi tre motivi, esaminati congiuntamente, sono stati dichiarati inammissibili. Le censure di difetto e di motivazione apparente si limitavano a rilevare che la ricorrente aveva proposto otto motivi di reclamo non considerati dal giudice. La Corte ha replicato che la ragione decisoria è ben percepibile e si fonda sull’affermazione che la violazione dei doveri matrimoniali non consente il ricorso all’esecuzione forzata in forma specifica, essendo previsti altri rimedi. Quanto all’omessa pronuncia e al mancato mutamento del rito, la Corte d’appello non ha deciso in rito: ha rigettato nel merito, motivando sull’inapplicabilità dell’art. 2932 cod. civ. Il giudice non è tenuto a rispondere a tutte le argomentazioni difensive, purché esprima la ragione fondamentale della decisione, dovendosi ritenere disattesi per implicito i rilievi incompatibili con essa (Cass. n. 12751 del 2001; Cass. n. 16056 del 2016; Cass. n. 29404 del 2017).

Nel merito, i motivi quarto, quinto e sesto sono stati giudicati infondati, non senza rilevare profili di inammissibilità per l’indeterminatezza del fondamento giuridico della pretesa. L’art. 2932 cod. civ. si riferisce esplicitamente all’obbligo di concludere un contratto, che può trarre fonte da un altro contratto o da una norma che specificamente lo preveda. Nel caso di specie i coniugi non avevano stipulato alcun contratto e l’immobile era di proprietà del marito; per obbligarsi al trasferimento o alla costituzione di diritti reali immobiliari sarebbe stata necessaria la forma scritta ex art. 1351 cod. civ. L’accordo dedotto non aveva a oggetto la costituzione di un diritto reale, ma solo la fissazione della residenza, risultando perciò la domanda inconferente rispetto alla stessa prospettazione della ricorrente.

La Corte ha poi chiarito la portata dell’art. 144 cod. civ.: la norma impone ai coniugi il dovere di ricercare l’accordo nella vita comune, ma non rende forzatamente eseguibili né il dovere di concordare l’indirizzo familiare, comportamento incoercibile, né le decisioni concordate, trattandosi di accordi rebus sic stantibus, che ciascun coniuge può rimettere in discussione. La loro unilaterale rescissione può rilevare ai fini dell’addebito della separazione e come riferimento per i provvedimenti su mantenimento e affidamento, ma non vincola alla stregua di un contratto.

Non esiste alcun obbligo legale di costituire diritti reali o personali di godimento sui propri beni, né il sistema autorizza interventi limitativi della proprietà per l’adempimento degli obblighi familiari, salvo la facoltà — e non l’obbligo — di assegnazione della casa familiare, che presuppone l’effettivo habitat domestico dei minori (Cass. n. 14553/2011; Cass. n. 32231/2018; Cass. n. 23501/2023) e costituisce un diritto personale di godimento. Il settimo motivo, sulle spese, è stato dichiarato inammissibile per genericità. Il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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