Il gestore telefonico che accede virtualmente a rete altrui deve il CUP (Cass. civ. Sez. 3 n. 11479 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il gestore di servizi telefonici che, per erogare il servizio alla clientela finale, si avvalga dell’accesso “virtuale” a una rete di proprietà altrui, come nel caso della tecnologia VULA, è obbligato al pagamento del Contributo Unico Patrimoniale. L’uso della rete altrui è pur sempre un “uso materiale” dell’infrastruttura, poiché la propagazione di un segnale elettrico, bene mobile ai sensi dell’art. 814 c.c., richiede necessariamente un supporto fisico (cavo, fibra, aria). L’esenzione prevista dalla norma di interpretazione autentica di cui all’art. 5, comma 14-quinquies, d.l. 146/2021 opera solo per i soggetti che vendano “beni” ai sensi dell’art. 1470 c.c., non per chi eroga servizi.
Il Fatto
Nel 2023 il Comune notificava a una società operante nel settore delle telecomunicazioni un avviso di accertamento per il mancato pagamento del Contributo Unico Patrimoniale (CUP), istituito dall’art. 1, comma 831, l. n. 160/2019. La società, impugnando l’avviso davanti al Giudice di pace, negava di occupare il suolo pubblico, essendo i servizi telefonici erogati tramite infrastrutture di rete di proprietà di soggetti terzi concessionari.
Il Giudice di pace rigettava l’opposizione, ma il Tribunale, in sede di appello, accoglieva le doglianze della società. Il giudice d’appello, interpretando la norma alla luce della disposizione di interpretazione autentica di cui all’art. 5, comma 14-quinquies, del d.l. n. 146/2021, escludeva la sussistenza di un’occupazione “mediata” del suolo pubblico da parte della società, non essendovi un utilizzo materiale delle infrastrutture. Il Comune ricorreva per cassazione, denunciando la violazione delle predette norme.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rigettato le eccezioni di inammissibilità del ricorso, ritenendo la censura chiara e sufficientemente specifica ai sensi dell’art. 366 n. 4 c.p.c., e ha accolto il motivo di diritto proposto dal Comune.
Il ragionamento della Suprema Corte muove da un dato fattuale notorio: i servizi telefonici funzionano grazie all’elettricità e il segnale elettrico, qualificato come bene mobile dall’art. 814 c.c., per propagarsi necessita sempre di un elemento materiale (il metallo del cavo, l’aria per le onde radio, la fibra ottica). Da ciò consegue che la trasmissione di segnali elettrici tramite una rete costituisce sempre un “uso materiale” della rete, e mai un uso “virtuale”, così come sostenuto dal giudice di merito.
La Corte chiarisce che ciò che può essere “virtuale” è solo la modalità di accesso dell’operatore alla rete, come nel caso della tecnologia VULA, e non l’uso stesso della rete. In questa ipotesi, il gestore che non possiede le infrastrutture si giova comunque della rete del concessionario, configurandosi quella “occupazione in via mediata” cui fa riferimento il dato normativo. La Corte rafforza tale conclusione richiamando la ratio della norma, ispirata al principio cuius commoda, eius et incommoda: chi beneficia dell’infrastruttura per scopi commerciali non può essere esonerato dal relativo onere economico.
Infine, la Corte esclude che la norma di interpretazione autentica possa trovare applicazione nella fattispecie. L’esenzione, infatti, riguarda esclusivamente i soggetti “titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale”, ossia coloro che stipulano contratti di vendita ai sensi dell’art. 1470 c.c.. Il gestore di servizi telefonici, invece, non vende beni ma eroga un servizio, mancando il trasferimento della proprietà, elemento tipico della vendita. Trattandosi di norma eccezionale, la stessa non può essere oggetto di interpretazione estensiva.
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Nota della Redazione
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