Il tardivo deposito degli atti rende inutilizzabile la richiesta (Cass. pen. Sez. VI n. 17075 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il tardivo deposito di atti di indagine, ritualmente compiuti prima della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, avvenuto dopo la notifica ex art. 415-bis cod. proc. pen. ma prima dell’udienza preliminare, non dà luogo a una nullità della richiesta di rinvio a giudizio, mancando una specifica previsione sanzionatoria e operando il principio di tassatività. Detto deposito determina, invece, l’inutilizzabilità degli atti ai fini della decisione sulla richiesta stessa, essendo il diritto di difesa tutelato proprio da tale esclusione. L’eventuale lesione delle prerogative difensive richiede una specifica allegazione, non potendo risolversi nella generica deduzione della violazione del diritto di difesa.
Il Fatto
Il tribunale aveva condannato l’imputato per il reato di peculato, con interdizione perpetua dai pubblici uffici. La corte d’appello, nel confermare la responsabilità, aveva però sostituito tale pena accessoria con l’interdizione temporanea della durata di anni cinque. Avverso tale decisione, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e degli atti conseguenti per la tardiva ostensione di alcuni atti di indagine, quali verbali di sommarie informazioni e documenti contabili, che sarebbero stati depositati solo dopo la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini e la presentazione della richiesta di rinvio a giudizio.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente escluso il contrasto ermeneutico lamentato, ritenendo non attuale la questione e, quindi, non necessaria la rimessione alle Sezioni Unite. Nel merito, ha ricordato che l’art. 415-bis cod. proc. pen., pur imponendo la completa discovery degli atti, non prevede una sanzione specifica per l’ipotesi di incompleta ostensione, così come non la prevede il successivo art. 416 cod. proc. pen.
Il Collegio, aderendo all’indirizzo maggioritario, ha escluso che il tardivo deposito configuri una nullità, stante il principio di tassatività. Ha invece affermato che esso determina l’inutilizzabilità degli atti non depositati ai fini della decisione sulla richiesta di rinvio a giudizio, poiché è proprio tale esclusione a garantire il diritto di difesa, impedendo che l’accusa si fondi su elementi non conoscibili. Tale inutilizzabilità, definita “fisiologica”, è sanata dalla corretta acquisizione degli atti nel corso dell’istruttoria dibattimentale.
Quanto al diverso e minoritario indirizzo che riconduce la fattispecie alla nullità di ordine generale a regime intermedio, la Corte lo ha respinto, osservando che le garanzie difensive trovano adeguata tutela proprio nell’inutilizzabilità. Ha inoltre precisato che l’eventuale lesione delle prerogative difensive deve essere oggetto di una specifica allegazione, non potendo consistere nella mera deduzione della violazione del diritto di difesa, come nel caso in cui il ricorrente lamentava di non aver potuto optare per il rito abbreviato.
Tale allegazione è stata giudicata, oltre che generica, contraddittoria: proprio per l’assenza di atti ritenuti decisivi e non depositati, la scelta del rito abbreviato avrebbe comportato la cristallizzazione di un quadro probatorio a lui più favorevole. La Corte ha infine valorizzato che la documentazione tardiva era stata acquisita in dibattimento e che la sentenza impugnata ne aveva escluso la decisività. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali e di rappresentanza in favore della parte civile.
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Nota della Redazione
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