Terzo condono in area vincolata, sanabili solo gli interventi minori (TAR Sicilia n. 2794 del 31.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di terzo condono edilizio, ai sensi dell’art. 32, comma 27, lettera d), del d.l. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, sono insuscettibili di sanatoria le opere realizzate su immobili soggetti a vincoli paesistici e ambientali, anche di natura relativa, istituiti prima della loro esecuzione. La declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge regionale Sicilia n. 19/2021, ad opera della Corte costituzionale n. 252/2022, ha reso pienamente applicabile in Sicilia la disciplina statale, superando il diverso indirizzo del C.G.A.R.S. n. 291/2010. Nelle aree vincolate restano perciò sanabili i soli interventi di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie 4, 5 e 6 dell’allegato 1, restando esclusa qualsiasi opera che comporti creazione di nuovi volumi o superfici paesaggisticamente intese. Il carattere vincolato del provvedimento di diniego esclude l’obbligo di preavviso e rende sufficiente il richiamo alla circolare assessoriale.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di un fabbricato in zona sottoposta a vincolo paesaggistico nel Comune di Lipari, ha presentato domanda di condono edilizio per alcune opere realizzate in aggiunta a un precedente titolo in sanatoria: una camera con servizio e terrazzo, un piccolo portico e un’intercapedine coperta sul retro dell’edificio.

Il Comune, dopo un’istruttoria favorevole, ha respinto l’istanza recependo il diniego espresso dalla Soprintendenza sulla compatibilità paesaggistica. La ricorrente ha impugnato sia il provvedimento comunale sia quello soprintendentizio, oltre alla circolare assessoriale applicata, deducendo la nullità della notifica al tecnico, l’omesso preavviso di diniego, l’erronea qualificazione delle opere e la formazione del silenzio-assenso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal quadro normativo statale. L’art. 32, comma 26, del d.l. n. 269/2003 ammette a sanatoria le tipologie di illecito dell’allegato 1 e il successivo comma 27, lettera d), esclude le opere realizzate su immobili soggetti a vincoli ambientali e paesistici istituiti prima della loro esecuzione. Il richiamo all’art. 24 della legge regionale n. 15/2004 è integrale e comprende quindi anche i limiti statali.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 252/2022, ha dichiarato illegittima la norma regionale che consentiva la sanatoria nelle aree soggette a vincoli non comportanti inedificabilità assoluta, ritenendola lesiva della riserva statale in materia di ambiente. Ne deriva il superamento del parere C.G.A.R.S. n. 291/2010, come già affermato dal C.G.A.R.S. n. 836/2023 e n. 288/2023. Il Collegio esclude che l’ordinanza cautelare n. 357/2023, nel disporre l’approfondimento delle ricadute della declaratoria, possa giustificare un mutamento dell’indirizzo consolidato.

Restano perciò sanabili, in zona vincolata, i soli interventi di restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria. Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui il divieto di incremento dei volumi opera per qualsiasi nuova edificazione, anche di natura tecnica o interrata (Cons. Stato n. 3289/2015, n. 4123/2023, n. 1213/2022), e la nozione ampia di superficie utile in senso paesaggistico. Le opere in esame hanno prodotto nuovi volumi e superfici e vanno valutate nella loro unitarietà.

Il Collegio respinge le censure sul preavviso di diniego: a fronte di un atto vincolato non è configurabile alcun apporto partecipativo utile. Irrilevante è la comunicazione al tecnico, poiché la ricorrente ha avuto piena conoscenza dell’atto e lo ha impugnato. Quanto al silenzio-assenso, il Collegio richiama la specialità del procedimento di condono, che conosce il solo silenzio-inadempimento, e rileva che il Comune non ha mai trasmesso alla Soprintendenza lo schema di provvedimento, presupposto da cui decorre il termine. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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