Bocciatura e debiti formativi, irrilevanti le disfunzioni dei corsi di recupero (TAR Lombardia n. 857 del 22.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di non ammissione di un alunno alla classe successiva si fonda esclusivamente sulla constatazione dell’insufficiente preparazione e dell’incompleta maturazione personale, valutate con discrezionalità tecnica insindacabile nel merito salvo manifesta illogicità o contraddittorietà. Le eventuali disfunzioni organizzative verificatesi durante l’anno scolastico, e in particolare la mancata o inadeguata attivazione dei corsi di recupero, non incidono di per sé sulla legittimità dell’esito negativo delle prove di esame. Il limite delle quindici ore previsto per le azioni di recupero non costituisce un vincolo assoluto, potendo gli istituti prevedere una durata inferiore in ragione delle esigenze degli studenti e delle disponibilità finanziarie. La mancata adozione di misure compensative e dispensative in favore di alunni con disturbi specifici dell’apprendimento non vizia lo scrutinio quando il piano didattico personalizzato sia stato condiviso dalla famiglia e l’istituto abbia offerto strumenti tecnologici di cui l’alunno non si sia avvalso. L’autonomia organizzativa della scuola giustifica la scelta di subordinare l’attivazione dei corsi al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti.
Il Fatto
I genitori di uno studente iscritto al secondo anno di un liceo di scienze umane impugnavano davanti al TAR Lombardia il provvedimento con cui il Consiglio di Classe ne aveva disposto la mancata ammissione alla classe successiva per l’anno scolastico 2018/2019. Lo studente non aveva superato le prove di recupero dei debiti formativi riportati in due discipline, riportando in entrambe una votazione pari a 5/10.
I ricorrenti censuravano la mancata attivazione dei corsi di recupero durante l’anno, la durata insufficiente delle azioni estive, il mancato apprestamento delle misure previste dalla legge n. 170/2010 per gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento, nonché le modalità di svolgimento degli esami di recupero. Il Ministero si costituiva chiedendo il rigetto. La domanda cautelare era respinta con ordinanza del dicembre 2019.
La Motivazione della Corte
Il Collegio tratta congiuntamente le censure e le ritiene infondate. Sul primo versante, il provvedimento di non ammissione non è viziato dall’asserita inadeguatezza dell’offerta formativa in materia di corsi di recupero. Lo studente non si era avvalso degli sportelli di supporto attivati durante l’anno, perdendo un’opportunità che avrebbe potuto favorirne il rendimento. Quanto alla mancata attivazione dei corsi in senso stretto, l’autonomia organizzativa dell’istituto rende non censurabile la scelta di subordinarne l’avvio al raggiungimento di dieci alunni.
Sulla durata minima delle azioni estive, il Tribunale richiama TAR Piemonte, Sez. III, n. 988 del 2023 e rileva che il tenore dell’art. 2, comma 9, O.M. n. 92 del 2007 non configura le quindici ore come vincolo assoluto. Le scuole possono prevedere una durata inferiore, e tale circostanza non influenza il giudizio dello scrutinio, che si basa sulla constatazione dell’insufficienza della preparazione. Sul punto richiama Cons. Stato, Sez. VI, n. 5861 del 2013, n. 5613 del 2015 e n. 616 e 617 del 2020. Per giurisprudenza pacifica, le disfunzioni organizzative verificatesi durante l’anno non sono di per sé sufficienti a modificare l’esito negativo delle prove.
Quanto alle misure per i disturbi specifici dell’apprendimento, il piano didattico personalizzato era stato condiviso dalla famiglia e mai modificato su richiesta dei ricorrenti. L’istituto aveva inoltre offerto un comodato per l’impiego di strumenti tecnologici, con possibilità di riscatto, di cui la famiglia non si era avvalsa. Il Collegio ricorda che è soltanto l’oggettivo raggiungimento di uno standard minimo di competenze a giustificare l’ammissione, escludendo che la bocciatura abbia finalità punitiva.
Sugli esami di recupero, la rapidità degli scrutini si spiega con il registro elettronico, e i tempi di correzione non sono sindacabili senza predeterminazione dei tempi medi. La sostituzione di membri del consiglio di classe era conseguenza necessitata della scadenza di contratti a tempo determinato, ai sensi dell’art. 8, comma 6, O.M. 92/2007. Le griglie di valutazione coincidevano con quelle già impiegate durante l’anno, e le prove dovevano vertere sull’intero programma ai sensi dell’art. 8, comma 3. Le due insufficienze persistenti sorreggono il provvedimento, né sussiste contraddittorietà rispetto alla sospensione del giudizio di giugno, poiché il collegio aveva formulato un giudizio prognostico positivo poi smentito dalle prove di compensazione. Il ricorso è respinto, con spese compensate.
Nota della Redazione
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