Conflitto di interessi in commissione di concorso e obbligo di dichiarazione (Cons. Stato n. 1960 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le cause di incompatibilità di cui all’art. 51 cod. proc. civ. sono estensibili alla materia concorsuale e hanno carattere tassativo, sottraendosi all’estensione analogica. La loro tassatività non esaurisce però il dovere di imparzialità: il componente della commissione esaminatrice deve palesare ai competenti organi, prima di assumere l’incarico, i rapporti personali o professionali di rilievo e intensità tali da far sorgere il sospetto che la valutazione del candidato sia condizionata dalle conoscenze personali. La mancata dichiarazione integra una grave ragione di convenienza e un conflitto di interessi potenziale ai sensi dell’art. 6-bis legge n. 241/1990, con conseguente illegittimità dell’intera procedura.
Il Fatto
Il giudizio riguarda la procedura concorsuale indetta da un conservatorio capofila di un consorzio per la copertura di tredici posti di docente di prima fascia nel settore artistico disciplinare del pianoforte. Alcuni partecipanti impugnavano davanti al TAR Friuli Venezia Giulia gli atti della procedura, lamentando la sussistenza di rapporti personali e professionali tra il presidente della commissione esaminatrice e due candidati, uno collocato tra gli idonei e una vincitrice. Il Tribunale accoglieva il ricorso, riteneva dovuta l’astensione del presidente e travolgeva l’intera procedura, con salvezza della facoltà di tutelare la continuità didattica.
Hanno proposto appello alcuni candidati risultati vincitori e un candidato idoneo, censurando l’interpretazione estensiva delle cause di incompatibilità, il travisamento dei fatti e l’assenza di prova del nesso tra il vizio di composizione e il pregiudizio subito dai ricorrenti. La sentenza di primo grado era stata sospesa in sede cautelare.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato richiama in via preliminare i principi consolidati: le cause di incompatibilità sono estese all’azione amministrativa quale portato dell’art. 97 Cost. (Cons. Stato n. 477 del 2013), ma restano tassative ed escludono l’analogia, a tutela della certezza dell’azione amministrativa e della stabilità delle commissioni (Cons. Stato n. 535 del 2024). Da ciò il collegio trae che né l’amministrazione né il giudice possono sostituirsi alla legge nella ricognizione delle ipotesi di astensione obbligatoria.
La tassatività non elide però un distinto obbligo: la sussistenza di rapporti personali o professionali di rilievo e intensità tali da far dubitare che il candidato sia giudicato in base al risultato delle prove integra violazione delle regole dell’imparzialità (Cons. Stato n. 8927 del 2024; Cons. Stato n. 4858 del 2012; Cons. Stato n. 1628 del 2016). L’art. 6-bis legge n. 241/1990 introduce una clausola generale che impone di segnalare ogni situazione di conflitto, anche solo potenziale, e richiama la nozione di gravi ragioni di convenienza dell’art. 51, secondo comma, cod. proc. civ., oltre all’art. 7 d.P.R. n. 62/2013.
Il collegio conferma quindi che le ipotesi di astensione obbligatoria non sono tassative ma esemplificative, perché mutuano il dovere di astensione dal principio di imparzialità direttamente precettivo (Cons. Stato n. 4129 del 2023; Cons. Stato n. 2408 del 2023; Cons. Stato n. 8271 del 2022). La verifica va svolta in concreto, con rigore, valorizzando i canoni di obiettività e trasparenza.
Sul piano fattuale la Corte ritiene comprovati elementi oggettivi e circostanziati: il lungo rapporto didattico tra il presidente e un candidato idoneo, protratto dal diploma al master, e soprattutto la collaborazione concertistica, con esibizioni congiunte documentate e la registrazione di un CD, secondo una rappresentazione pubblica del sodalizio artistico che trascende il rapporto accademico. Quanto alla candidata vincitrice, emergono la comune docenza nel medesimo dipartimento, gli incarichi di coordinamento, la condivisione di concerti e di commissioni in una procedura sovrapposta. La Corte esclude la qualificazione riduttiva in termini di generico rapporto di ufficio.
Il vizio non consiste nella mancata astensione obbligatoria, ma nell’omessa comunicazione trasparente che avrebbe consentito agli organi competenti di valutare ex ante il conflitto, potendo attingere a una platea di oltre cinquecento docenti. Gli appelli riuniti sono pertanto respinti, con assorbimento dei motivi riproposti e condanna degli appellanti alle spese.
Nota della Redazione
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