L’intervento ad opponendum non impedisce l’estinzione per rinuncia (TAR Puglia n. 1396 del 21.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, seguita dall’adesione dell’amministrazione resistente, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., senza che a essa possa opporsi l’interventore ad opponendum. L’interesse di quest’ultimo alla prosecuzione del giudizio non è meritevole di tutela quando si risolve nell’utilizzo sviato e strumentale del processo, al solo fine di rendere opponibile in un separato giudizio la pretesa incompatibilità del ricorrente. Il giudice amministrativo verifica la consistenza dell’interesse dell’interventore e ne sancisce l’inidoneità a impedire l’effetto estintivo della rinuncia. La compensazione delle spese di lite è giustificata dalla natura della decisione.
Il Fatto
Il ricorrente, già Presidente del Consiglio comunale, aveva impugnato davanti al TAR Puglia la deliberazione consiliare n. 116 del 30.07.2024, recante modifica del regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, nella parte in cui ridisegnava la disciplina della revoca del Presidente del Consiglio. Con motivi aggiunti aveva poi impugnato la successiva deliberazione n. 196 del 07.11.2024, con cui l’assemblea aveva approvato la mozione di revoca della sua nomina e ne aveva dichiarato la decadenza dalla carica.
Nel corso del giudizio il ricorrente ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio e al ricorso, insieme ai motivi aggiunti. Il Comune resistente ha aderito alla rinuncia e dichiarato di non opporsi all’estinzione. Un interventore ad opponendum ha invece manifestato opposizione alla declaratoria di estinzione, rappresentando di aver proposto davanti al Tribunale ordinario un ricorso ai sensi dell’art. 70 d.lgs. n. 267/2000 per l’incompatibilità del ricorrente alla carica di Sindaco, proprio in ragione della pendenza del giudizio amministrativo contro il Comune che egli rappresenta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato in via preliminare l’opposizione dell’interventore alla declaratoria di estinzione, valutandone la meritevolezza dell’interesse. La questione non riguarda la ritualità della rinuncia, pacifica e assistita dall’adesione della difesa comunale, ma la possibilità per il terzo di impedirne l’effetto estintivo.
Il Tribunale ha ritenuto che l’interesse fatto valere dall’interventore non sia meritevole di tutela. L’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. collega all’accettazione della rinuncia l’estinzione del giudizio: la norma non attribuisce all’interventore un potere di veto, ma presuppone una verifica giudiziale dell’interesse che questi intende tutelare.
Il Collegio ha qualificato l’opposizione come espressione di un utilizzo sviato e meramente strumentale del processo. La prosecuzione del giudizio amministrativo era, nell’impostazione dell’interventore, finalizzata unicamente a rendere opponibile nel separato giudizio dinanzi al giudice ordinario la presunta incompatibilità del ricorrente alla carica di Sindaco in quanto parte del processo stesso. Il processo amministrativo veniva così impiegato non per la tutela di una posizione sostanziale propria, ma come mezzo per condizionare un diverso giudizio.
Accertata l’inidoneità dell’opposizione a impedire l’estinzione, il Tribunale ha dichiarato estinto il giudizio. La natura della decisione ha giustificato la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.