Accreditamento sanitario: l’inerzia non si sana con atti endoprocedimentali (TAR Molise n. 295 del 20.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, disciplinato dalla l.r. Molise n. 18/2008, il termine di conclusione si desume dalla sommatoria dei singoli termini di fase e, nell’ipotesi più complessa, coincide con quindici mesi dal ricevimento della domanda. Il decorso del termine senza provvedimento espresso integra silenzio inadempimento, accertabile dal giudice amministrativo. Non preclude tale accertamento l’adozione di atti endoprocedimentali o meramente soprassessori, quali la richiesta di integrazioni documentali: essi non costituiscono provvedimento ultimativo e non fanno venir meno l’obbligo di provvedere. Resta ferma la possibilità di ordinare all’Amministrazione di pronunciarsi entro un termine perentorio.
Il Fatto
La società ricorrente ha avviato le procedure per realizzare nel Comune di Sepino una struttura residenziale psichiatrica per trattamenti terapeutico-riabilitativi intensivi, per dieci posti letto. Ha conseguito l’autorizzazione all’esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie ai sensi dell’art. 8 della l.r. Molise n. 18/2008, con determinazione dirigenziale del 2023.
Con istanza del 20 novembre 2023 la società ha chiesto alla Regione l’accreditamento istituzionale ai sensi dell’art. 15 della stessa legge regionale. L’OTA ha trasmesso il piano di audit e ha svolto il sopralluogo il 25 giugno 2024, rinviando la conclusione della verifica al 30 luglio 2024. Da allora la ricorrente non ha ricevuto alcun riscontro; ha quindi proposto ricorso per la declaratoria del silenzio inadempimento e per la condanna a provvedere, con richiesta di nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Le Amministrazioni intimate hanno sostenuto l’insussistenza di una colpevole inerzia, adducendo la carenza di valutatori dell’OTA, le dimissioni del Coordinatore, l’insediamento del nuovo organismo e la mancata trasmissione, da parte della società, delle griglie di autovalutazione richieste con nota del 2 luglio 2025.
Il Tribunale ha ricostruito l’iter procedimentale delineato dall’art. 17 della l.r. n. 18/2008: istruttoria dell’istanza, verifica tecnica dell’OTA con sopralluogo entro dodici mesi, comunicazione delle valutazioni entro trenta giorni dal completamento del sopralluogo, deliberazione conclusiva della Giunta regionale entro i successivi trenta giorni. Dal quadro di sintesi il Collegio ha desunto un termine complessivo di conclusione dell’istruttoria, pari al massimo a quindici mesi nell’ipotesi in cui siano imposte prescrizioni.
Nel caso concreto tale termine non è stato rispettato, essendo la domanda risalente al 20 novembre 2023 e non avendo la proponente ricevuto alcun riscontro. Il Collegio ha richiamato i propri precedenti conformi, le sentenze nn. 56/2022, 57/2022 e 287/2022 del 2 marzo 2022, di cui ha sostanzialmente ripercorso l’iter motivazionale.
La richiesta del nuovo OTA di trasmissione delle griglie compilate e firmate digitalmente non vale a escludere l’inerzia: comprova, al più, l’avvio di fasi iniziali di un procedimento ormai pendente da lungo tempo. La giurisprudenza amministrativa richiamata (Cons. St., VI, n. 6564/2018; id., III, n. 5983/2014; id., III, n. 4071/2013) afferma che la colpevole inerzia resta sanzionabile anche a fronte di atti infraprocedimentali o soprassessori, che producono solo un rinvio sine die. Il Collegio ha inoltre rilevato che la nota del 2 luglio 2025 è stata emessa due mesi dopo la proposizione del ricorso.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dalla Regione e dal Commissario ad acta e condanna a pronunciarsi con provvedimento motivato entro novanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Il Tribunale si è riservato sulla nomina del commissario ad acta ai sensi dell’art. 117, comma 3, cod. proc. amm., all’esito dell’eventuale infruttuoso decorso del termine, onerando la ricorrente di una nuova istanza. Le spese, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori, seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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