Invalidità caducante e concessione demaniale portuale: onere di impugnazione autonoma (Cons. Stato n. 2408 del 23.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento degli atti di una procedura comparativa per l’assegnazione di un’area demaniale marittima non determina la caducazione automatica della concessione successivamente rilasciata. Tra i due provvedimenti sussiste un rapporto di presupposizione, ma difetta la derivazione necessaria, perché l’Amministrazione deve svolgere ulteriori valutazioni discrezionali prima del rilascio del titolo. Ne deriva che il concorrente non assegnatario è tenuto a impugnare in via autonoma la concessione demaniale, a pena di improcedibilità del ricorso avverso gli atti anteriori. Il diniego integrale dell’istanza di concessione, opposto sulla sola base degli esiti della procedura comparativa, è illegittimo per difetto di motivazione quando residui una superficie ulteriore, appetibile e non oggetto di istanze concorrenti: l’art. 37 cod. nav. impone di valutare la sorte della porzione residua, eventualmente convertendo l’istanza ai sensi del principio di conservazione.
Il Fatto
Una società, autorizzata alle operazioni portuali ai sensi dell’art. 16 della l. n. 84/1994, chiedeva in concessione un’area di circa mq. 3.055,00 nel porto di Barletta. Una seconda società presentava istanza in concorrenza parziale, per mq. 1.300,00. L’Autorità di Sistema Portuale avviava la procedura comparativa ex art. 37 cod. nav. e la assegnava alla concorrente; quindi rigettava integralmente l’istanza della prima società.
La ricorrente impugnava dinanzi al TAR Puglia il diniego, la determina di approvazione degli esiti e i verbali della Commissione, proponendo motivi aggiunti. N Nelle more l’Autorità rilasciava alla controinteressata la concessione demaniale n. 121/2023, non impugnata. Il TAR dichiarava improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. La società appellava, riproponendo le censure non scrutinate.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato affronta anzitutto la doglianza sull’invalidità caducante, dalla cui soluzione dipende la persistenza dell’interesse. Il Collegio distingue l’invalidità caducante, che travolge automaticamente l’atto consequenziale, dall’invalidità viziante, che impone l’impugnazione autonoma dell’atto successivo. La prima costituisce eccezione alla regola della tempestiva impugnazione e richiede due condizioni: appartenenza alla medesima sequenza procedimentale e nesso di presupposizione-consequenzialità, inteso come derivazione necessaria, senza ulteriori valutazioni dell’Amministrazione (Cons. Stato, Sez. IV, n. 643/2025; Sez. VI, n. 9088/2024; Sez. III, n. 7027/2025).
Nel caso concreto difetta la seconda condizione. La determina di approvazione degli atti subordinava il perfezionamento all’acquisizione del parere del Comitato di Gestione e al corretto adempimento degli obblighi propedeutici; la concessione elenca il pagamento dell’acconto sul canone e la prestazione della cauzione. Si tratta di passaggi a contenuto discrezionale, che rendono la concessione non vincolata rispetto agli atti della fase preparatoria. Respinta l’eccezione di natura contrattuale dell’atto, il Collegio qualifica la fattispecie come concessione-contratto, in cui convivono il provvedimento autoritativo e la convenzione accessiva.
Ne consegue il consolidamento della concessione rilasciata alla controinteressata e l’improcedibilità del ricorso per gli atti della procedura comparativa. La regola vale anche per la censura sull’ammissione dell’istanza concorrente: l’interesse è leso solo con l’aggiudicazione, atto conclusivo del procedimento a evidenza pubblica.
Diversa sorte ha la censura sul rigetto integrale dell’istanza. L’area assegnata è di mq. 1.300,00, mentre l’istanza riguardava mq. 3.055,00: residua una superficie di circa mq. 1.755,00, non oggetto di istanze concorrenti e ancora appetibile. Il diniego non spiega perché l’assegnazione parziale comporti il rigetto totale. Le giustificazioni fornite dall’Autorità in udienza sono inammissibili, per il divieto di integrazione postuma della motivazione e per violazione del divieto dei nova ex art. 104 c.p.a.; nel merito, trascurano la possibilità di convertire l’istanza ai sensi del principio di conservazione. L’appello è quindi parzialmente accolto, con annullamento del diniego e riedizione del potere; spese compensate.
Nota della Redazione
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