Ottemperanza per l’assegnazione della carta docente: inadempienza ministeriale e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3259 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, la mancata esecuzione di una sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato e notificata all’Amministrazione, che accerti il diritto del docente a tempo determinato alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, legittima l’accoglimento del ricorso e la condanna dell’Amministrazione ad adempiere entro novanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Decorso inutilmente tale termine, il giudice amministrativo nomina sin d’ora un commissario ad acta, che provvede all’esecuzione dell’incarico entro i successivi sessanta giorni su istanza del creditore, senza diritto a compenso trattandosi di attività rientrante nei compiti istituzionali.
Il Fatto
La ricorrente, docente a tempo determinato presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito per l’anno scolastico 2024/2025, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano una sentenza che dichiarava il suo diritto al beneficio economico di euro 500 mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, ex art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, condannando il Ministero a provvedere. Poiché la pronuncia non era stata spontaneamente eseguita, la docente ha proposto giudizio di ottemperanza dinanzi al TAR. L’Amministrazione si è costituita per resistere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, preliminarmente osservando come non fosse contestato che l’Amministrazione non avesse dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Milano e fosse ancora inadempiente. Ha quindi accertato che la pronuncia era passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria depositata in atti, e che era stata notificata al Ministero in data 7 febbraio 2025.
Il Tribunale ha così ritenuto soddisfatte le condizioni previste dagli artt. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997. Ha conseguentemente condannato l’Amministrazione a dare piena esecuzione alla sentenza entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della pronuncia.
Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, ha nominato sin d’ora un commissario ad acta nella figura del Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza. Il commissario assumerà le funzioni solo su istanza diretta del creditore e provvederà entro i sessanta giorni successivi, determinando definitivamente l’importo dovuto e adottando gli atti necessari, anche tramite un funzionario delegato. Il Collegio ha infine escluso la spettanza di un compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nei compiti istituzionali, e ha condannato l’Amministrazione al rimborso delle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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