Discrezionalità tecnica sull’IPE e verifica anticipata dei business plan (TAR Puglia n. 686 del 03.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le valutazioni espresse dall’amministrazione regionale in sede di verifica dei dati contenuti nei business plan, ai fini del calcolo dell’IPE (indice di performance economica), costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sottratte al sindacato di legittimità, salvo che ricorrano manifesta irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità o travisamento dei fatti. L’anticipazione dell’istruttoria relativa al solo criterio dell’IPE, disposta dall’Autorità di gestione prima della formazione della graduatoria, non introduce criteri nuovi rispetto all’avviso pubblico, ma assicura la determinazione di un valore medio di comparto non alterato da dichiarazioni sovra-stimate. È conforme ai principi di buon andamento e trasparenza l’esclusione dal calcolo dell’IPE dei progetti il cui esito istruttorio sia negativo, proprio perché dati non attendibili non possono incidere sulla media. La composizione della commissione chiamata a esaminare le controdeduzioni con professionalità agronomiche e legali integra una conoscenza adeguata della materia.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nella molitura del frumento e nel commercio dei prodotti derivati, presentava domanda di accesso al finanziamento previsto dal P.S.R. Puglia 2014/2020, Sottomisura 4.2, per un progetto di investimento in interventi edilizi e acquisto di macchinari.
La domanda non superava la soglia minima di ammissibilità con riferimento al Principio 2, relativo al calcolo dell’IPE, e veniva quindi collocata nell’elenco dei progetti non ammissibili. La società impugnava il provvedimento di mancata ammissione, la determinazione di approvazione della graduatoria unica regionale e gli atti presupposti, articolando quattro censure. La Regione si costituiva e difendeva la conformità del proprio operato alla lex specialis e al contenzioso seriale già definito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il primo motivo, incentrato sull’applicazione del Principio 2 e sull’esito negativo delle sotto-verifiche “3.2”, “3.5” e “3.6”. Sul punto il Tribunale rileva che la Regione ha anticipato l’istruttoria tecnica del criterio per calcolare l’IPE di comparto al netto delle performance dichiarate inattendibili, così da formare la graduatoria su punteggi verificati.
Quanto alla sotto-verifica “3.2”, l’incremento del 25% delle quantità dei prodotti principali non risultava giustificato da un’adeguata descrizione della tipologia e potenzialità dei macchinari. Le sotto-verifiche “3.5” e “3.6” evidenziavano incrementi delle voci “altri ricavi” e “rimanenze” del 172% e del 265%, valori non proporzionati all’aumento dei ricavi principali. Il Tribunale osserva che la società oppone una valutazione opinabile a quella amministrativa, proponendo un sindacato sostitutivo precluso in materia di discrezionalità tecnica, come affermato da Cons. St., sez. V, n. 9585 del 2023 e Cons. St., sez. VII, n. 7962 del 2023.
Il secondo motivo contesta l’introduzione postuma dei principi istruttori con la determina n. 149 del 2019. Il Collegio richiama le precedenti decisioni della Sezione (n. 77/2021, n. 1839/2021, n. 1475/2020) e le pronunce del Consiglio di Stato (sez. III, n. 4842/2021, n. 98/2021, n. 71/2021, n. 7305/2021), nonché le ordinanze cautelari del 2018 che avevano disposto la verifica in contraddittorio. La determina del 2019 non reca alcun criterio nuovo: i criteri erano già fissati al paragrafo 17 dell’avviso pubblico approvato con determina n. 102 del 2017.
Il terzo motivo riguarda la composizione della commissione, ritenuta priva di un dottore commercialista. Il Tribunale ritiene adeguate le professionalità coinvolte, richiamando la legge 10 febbraio 1992, n. 152, che attribuisce ai dottori agronomi le attività di gestione e consulenza delle imprese agrarie e delle industrie di trasformazione. L’esame delle controdeduzioni ex art. 10-bis legge n. 241/1990 è stato svolto da soggetti diversi dagli istruttori, come previsto dalla nota dell’Autorità di gestione.
Il quarto motivo, sul calcolo della media di comparto, è respinto: la determina n. 1 del 2019 stabilisce che l’esito negativo della verifica determina l’esclusione del progetto dal calcolo dell’IPE, onde evitare che dati non conformi alterino il valore medio. Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese per la peculiarità delle questioni.
Nota della Redazione
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