Silenzio-inadempimento inesperibile per pretese fondate su diritto soggettivo patrimoniale (TAR Puglia n. 1290 del 10.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il rito avverso il silenzio-inadempimento, ex art. 117 c.p.a., è esperibile soltanto quando l’inerzia dell’Amministrazione incida su una posizione di interesse legittimo, correlata all’esercizio di una potestà pubblicistica discrezionale. È pertanto inammissibile il ricorso proposto per ottenere la restituzione in pristino o l’acquisizione sanante, ex art. 42-bis d.P.R. n. 380/2001, di aree occupate per la realizzazione di un’opera pubblica, poiché la posizione azionata ha natura di diritto soggettivo patrimoniale, devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario. Il silenzio non costituisce rimedio di carattere generale, ma istituto relativo alla sola esplicazione di potestà pubblicistiche correlate al mancato esercizio dell’attività amministrativa discrezionale. Quando la pretesa ha contenuto sostanzialmente indennitario o risarcitorio, l’interessato può agire in via immediata davanti al giudice ordinario, senza necessità di intermediazione di un provvedimento amministrativo.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di aree censite al foglio 148, particelle 2280 e 2282, occupate a partire dal 2017 in forza di un decreto di occupazione d’urgenza per la realizzazione di lavori ferroviari, nonché mai formalmente espropriate, presentava il 20 gennaio 2025 un’istanza per ottenere la restituzione, previa integrale riduzione in pristino, oppure l’acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. n. 380/2001. Lamentava l’interclusione dei fondi e la posa abusiva di una condotta irrigua. Riteneva che il verbale di accordo indennitario sottoscritto nel dicembre 2018 non avesse tacitato le ulteriori pretese legate alla permanenza dell’occupazione senza titolo.

Non ricevendo riscontro, proponeva ricorso ex art. 117 c.p.a. per la declaratoria di illegittimità del silenzio e l’accertamento dell’obbligo di provvedere. Si costituiva R.F.I. S.p.A., eccependo l’inammissibilità per natura di diritto soggettivo della posizione fatta valere e deducendo che le questioni erano già state definite o in corso di definizione tramite accordi e riscontri.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta anzitutto l’eccezione di inammissibilità, prescindendo dalla tardività delle memorie conclusive della resistente. Rileva che dagli atti di causa emerge come la posizione giuridica azionata dal ricorrente sia riconducibile a diritto soggettivo e non a interesse legittimo, con la conseguenza che il giudizio avverso il silenzio non è esperibile.

Il Collegio valorizza il contenuto del verbale di accordi del 17 dicembre 2018, con cui il ricorrente, accettando l’indennità complessiva, aveva dichiarato di ritenersi completamente e definitivamente tacitato di ogni pretesa, con rinuncia a ogni ulteriore richiesta in ordine all’esproprio e all’occupazione. La determinazione puntuale delle voci indennitarie, tra cui la svalutazione della proprietà residua e l’indennità di occupazione temporanea, dimostra che le parti avevano già composto ogni aspetto patrimoniale, rendendo inammissibili ulteriori pretese anzitutto per carenza della persistente titolarità dei beni in capo al ricorrente.

La successiva attività amministrativa tra il 2019 e il 2023, con la rideterminazione dell’indennità e la richiesta di un saldo di ulteriori importi, esclude in radice la sussistenza di un silenzio-inadempimento, essendo l’Amministrazione sempre attiva nel dare seguito alle istanze.

Sul piano giuridico, il Tribunale ribadisce che il rito ex art. 117 c.p.a. è ammissibile solo quando l’inerzia riguardi l’esercizio di una potestà discrezionale incidente su posizioni di interesse legittimo. Le richieste del ricorrente, sia di liquidazione di ulteriore indennità sia di restituzione delle aree, attengono a diritti soggettivi patrimoniali, la cui tutela spetta al giudice ordinario. Richiama la giurisprudenza secondo cui l’azione contro il silenzio non è rimedio di carattere generale, ma istituto correlato al mancato esercizio dell’attività amministrativa discrezionale.

Il verbale del 2018, all’art. 7, sancisce inoltre la rinuncia a ogni ulteriore azione, compresa quella di impugnazione del futuro decreto di esproprio. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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