Conversione del permesso stagionale e requisito delle 39 giornate lavorative (TAR Toscana n. 670 del 03.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato, ai sensi dell’art. 24, comma 10, del D.Lgs. n. 286/1998, il requisito dello svolgimento di regolare attività lavorativa per almeno tre mesi va verificato alla stregua delle circolari interministeriali che, per il settore agricolo, richiedono una media di almeno 13 giornate mensili, per un totale di 39 giornate coperte da regolare contribuzione. Il giudice amministrativo ritiene non illogico né arbitrario l’esercizio della discrezionalità amministrativa che, in mancanza di puntuale determinazione legislativa delle condizioni, esige una stagione lavorativa completa. Non rileva, a tal fine, la sopravvenienza favorevole del contratto di lavoro subordinato, che non consente di prescindere dalla maturazione del pregresso periodo stagionale prima della presentazione dell’istanza.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un permesso di soggiorno stagionale in scadenza, presentava in data 1.02.2022 allo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Arezzo istanza di conversione in permesso per lavoro subordinato, ai sensi dell’art. 24, comma 10, del D.Lgs. n. 286/1998. All’esito del contraddittorio procedimentale, l’amministrazione respingeva l’istanza con provvedimento del 13.07.2023, fondandosi sul parere dell’Ispettorato territoriale del Lavoro, secondo cui era insufficiente il numero di giornate lavorative svolte, non essendo rispettata la media delle 13 giornate mensili.
Il provvedimento, non notificato, era conosciuto a seguito di accesso agli atti il 27.09.2023; il ricorrente proponeva quindi ricorso, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere per carenza istruttoria. Il TAR accoglieva l’istanza cautelare con ordinanza n. 590/2023; all’udienza del 24.04.2024 la causa era trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, in un esame più approfondito rispetto alla delibazione cautelare, ritiene il ricorso infondato. I requisiti per la conversione sono individuati nella capienza delle quote del decreto flussi, nella presenza di un’offerta di lavoro subordinato e nello svolgimento di regolare attività lavorativa per almeno tre mesi. I primi due non sono contestati; controverso è il terzo.
La normativa non chiarisce direttamente il concetto di regolarità lavorativa, rimettendone la specificazione alle circolari ministeriali. Il Tribunale richiama la giurisprudenza secondo cui l’apprezzamento dell’amministrazione conforme alle circolari non è illogico né arbitrario: se il legislatore non interviene a precisare le condizioni di conversione, la materia resta affidata alla discrezionalità amministrativa, che può essere esercitata in modo uniforme richiedendo una stagione completa di lavoro. In assenza di tale stagione non si potrebbe parlare di lavoratore stagionale, ma piuttosto di lavoratore occasionale.
La ratio è quella di evitare fenomeni di abuso: la stipulazione di un contratto stagionale non deve divenire un espediente per soggiornare sul territorio e conseguire più facilmente un permesso per lavoro subordinato. Il periodo di riferimento è quello antecedente alla domanda di conversione; al più, le tredici giornate mensili possono essere considerate come media nell’intero periodo lavorativo.
Nel caso concreto il ricorrente non offre prova del contratto dal 06.12.2021 al 31.12.2021 né del computo delle giornate ivi svolte; quanto al contratto dal 12.01.2022 al 31.12.2022, risulta una media di 10 giornate lavorative. Difetta quindi non solo la media delle tredici giornate mensili, ma anche il periodo stagionale di tre mesi o 39 giornate da maturare prima dell’istanza del 1.02.2022. Il Tribunale osserva che il periodo vantato è anzi riferito a un contratto subordinato con mansioni di giardiniere, peraltro limitato al mese di gennaio 2022.
La sopravvenienza del contratto di lavoro subordinato non consente di prescindere dal requisito del pregresso periodo stagionale: essa assume rilievo solo nel senso di esonerare dal rientro nel Paese di origine, ma non sostituisce il presupposto della stagionalità. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità dei fatti di causa.
Nota della Redazione
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