Irregolarità di verbalizzazione non invalidano le elezioni salvo prova di resistenza (C.G.A.R.S. n. 226 del 25.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento elettorale vige il principio della strumentalità delle forme, congiunto con quello di conservazione degli atti: l’invalidità delle operazioni può essere ravvisata solo quando manchino elementi o requisiti che impediscano il raggiungimento dello scopo dell’atto. Le mere irregolarità di verbalizzazione — discrasie tra iscritti e votanti, nel numero delle schede autenticate, utilizzate e non utilizzate, nel riepilogo dello scrutinio — costituiscono irregolarità non sostanziali, inidonee a determinare l’annullamento e la rinnovazione delle operazioni, salvo che si dimostri una sostanziale inattendibilità del risultato finale. Opera il principio della prova di resistenza: l’illegittimità non consente l’annullamento ove non determini alcuna sostanziale modifica dei risultati e lasci inalterati i rapporti di forza. Il semplice sospetto di utilizzo fraudolento delle c.d. schede ballerine, in assenza di riscontri oggettivi, costituisce censura generica inidonea a entrare nel processo.

Il Fatto

La consultazione elettorale del 12 giugno 2022 per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale di un Comune siciliano si concludeva con la proclamazione a sindaco di un candidato e con l’attribuzione dei due terzi dei seggi alla lista collegata. Due elettori impugnavano l’esito davanti al TAR Sicilia, lamentando gravi errori nella compilazione dei verbali e nell’attribuzione dei voti nelle sezioni nn. 1, 2, 3 e 14, e chiedendo l’annullamento dei verbali e la rinnovazione delle operazioni.

Il TAR, con sentenza non definitiva n. 2685/2022, respingeva parzialmente il gravame e disponeva una verificazione ai sensi dell’art. 66 Cod. proc. amm. sulla sezione n. 2; con sentenza n. 1140/2023, acquisite le risultanze istruttorie, riteneva infondate anche tali censure e assorbiva, in applicazione della prova di resistenza, le questioni relative a un elettore in isolamento domiciliare e alla discrasia tra schede scrutinate e votanti. Gli elettori proponevano appello avverso entrambe le decisioni.

La Motivazione della Corte

Il C.G.A.R.S. ricostruisce la questione giuridica muovendo dal principio della strumentalità delle forme, che nel procedimento elettorale impone di ravvisare l’invalidità delle operazioni solo quando la violazione formale impedisca il raggiungimento dello scopo dell’atto. Tale principio si coniuga con quello di conservazione delle operazioni a tutela del risultato elettorale, dando luogo a una forma di illegittimità non invalidante: la regola fondamentale della materia resta il rispetto della volontà dell’elettore e l’attribuzione, ove possibile, di significato alla consultazione.

Da tali premesse deriva il principio della prova di resistenza, che, nel contemperamento tra ripristino della legalità e salvaguardia della volontà del corpo elettorale, non consente l’annullamento degli atti ove l’illegittimità non determini una sostanziale modifica dei risultati. La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui i vizi formali di verbalizzazione — corrispondenza tra iscritti e votanti, numero delle schede autenticate, utilizzate e non utilizzate, riepilogo dello scrutinio — non giustificano l’annullamento ove non si denunci anche la concreta irregolarità nella conduzione delle operazioni di voto.

Quanto alla sezione n. 2, il Collegio esamina le risultanze della verificazione e del supplemento istruttorio. Accerta che il numero delle schede autenticate (820) corrisponde alla somma delle scrutinate (369) e delle autenticate non utilizzate (451), e che le schede pervenute in sezione ammontano a 848 e non a 850; esclude pertanto che il TAR si sia fondato su elementi privi di riscontro oggettivo. La mancanza delle 21 schede non autenticate è ascritta a mero errore di verbalizzazione, irregolarità formale che non inficia lo scrutinio. Le residue contestazioni, afferenti a due voti, sono assorbite dalla prova di resistenza.

Per le sezioni nn. 1, 3 e 14, il secondo motivo è dichiarato infondato, se non inammissibile, perché costituisce pedissequa ripetizione delle censure già esaminate in primo grado, in contrasto con l’art. 101, comma 1, Cod. proc. amm. Il TAR ha correttamente qualificato le discrasie come imprecisioni formali, non dimostrative di alcuna compressione della libertà del voto, anche perché i dati risultano altrimenti desumibili dai verbali.

Infine, il Collegio esclude che le votazioni siano state inficiate dall’utilizzo delle c.d. schede ballerine. Il semplice sospetto di un sistema fraudolento, non corroborato da elementi oggettivi, non raggiunge la soglia contenutistica per sostanziare una censura meritevole di esame giurisdizionale; né le irregolarità di verbalizzazione né l’esiguo scarto di 11 voti integrano i riscontri richiesti. L’appello è respinto, con integrale compensazione delle spese in ragione della natura dell’interesse azionato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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