Stabilizzazione ex LSU preclusa a chi ha già contratto a tempo indeterminato (TAR Sicilia n. 2911 del 26.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
La procedura di stabilizzazione di cui all’art. 20, comma 1, d.lgs. n. 75/2017 è riservata al personale titolare di rapporti di lavoro non stabili ed è preordinata al superamento del precariato. La clausola del bando che preclude la partecipazione a chi, alla data della domanda, è già titolare di un contratto a tempo indeterminato non è illegittima: essa è coerente con la ratio della norma e con la natura derogatoria rispetto alla regola del concorso pubblico. L’esistenza di un rapporto stabile costituisce antefatto incompatibile con l’idea stessa di stabilizzazione del precario. Le disposizioni che introducono deroghe all’art. 97 Cost. vanno interpretate restrittivamente, senza letture manipolative in senso ampliativo. La controversia che investe la clausola del bando appartiene alla giurisdizione amministrativa, corrispondendo alla contestazione dell’esercizio del potere una situazione di interesse legittimo.

Il Fatto

I ricorrenti, già contrattisti ex LSU, erano stati stabilizzati dall’Azienda Sanitaria Provinciale con profilo di coadiutore amministrativo, categoria B, con contratto a tempo indeterminato dal 2016. Appresa l’indizione della procedura di stabilizzazione riservata al personale contrattista ex LSU, chiesero di parteciparvi per conseguire il superiore profilo di assistente amministrativo, categoria C, lamentando di non essere più qualificabili come precari.

L’Azienda rigettò l’istanza. Il bando pubblicato sulla G.U.R.S. del 27 dicembre 2019 ripropose la clausola che esclude dalla procedura quanti risultano titolari di un contratto a tempo indeterminato alla data della domanda, e richiese l’inserimento nell’elenco regionale ex art. 30, comma 1, legge reg. Sic. n. 5/2014. I ricorrenti impugnarono bando e atti presupposti, poi con motivi aggiunti le delibere di ammissione e di approvazione della graduatoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione, respingendola. La contestazione investe l’esercizio del potere amministrativo nella conformazione della lex specialis della procedura: al bando, atto amministrativo generale di indole imperativa, corrisponde una posizione di interesse legittimo tutelabile davanti al giudice amministrativo. La domanda caducatoria ha ad oggetto un atto generale preclusivo della pretesa alla partecipazione.

Nel merito, il Collegio ricostruisce la disciplina dell’art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 75/2017. La rubrica (“Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni”), i requisiti di ammissione modulati sulla titolarità di rapporti a termine o flessibili e l’intento di assumere personale già reclutato con forme estranee al modello stabile confermano che la stabilizzazione riguarda i precari. Ogni deroga alla regola del concorso pubblico è ammessa nei soli casi tipizzati, con interpretazione restrittiva.

Da qui la conclusione: l’esistenza di un rapporto di lavoro stabile integra un antefatto incompatibile con la stabilizzazione del precario. Cessata la condizione di temporaneità, non vi è margine per accedere alla procedura riservata. L’opposta tesi comporterebbe un mero reinquadramento migliorativo di soggetti già stabili, frustrando la finalità prioritaria della norma e discriminando chi è privo di rapporto stabile. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, sez. VII, n. 9446 del 2022 e Cass. civ., sez. lav., n. 31656 del 2023.

Il Tribunale dichiara quindi l’inutilizzabilità dei documenti depositati oltre le ore 12:00 dell’ultimo giorno utile, richiamando Cons. Stato, sez. III, n. 1690 del 2024. Dispone l’estromissione dell’Assessorato Regionale alla Salute e delle controinteressate estranee alla procedura per il profilo C, e respinge ricorso introduttivo e motivi aggiunti, compensando le spese per la complessità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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