Il reddito imponibile e non quello disponibile decide l’emersione (TAR Lombardia n. 279 del 04.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di regolarizzazione del lavoro irregolare, la soglia minima di reddito richiesta al datore di lavoro si determina esclusivamente sul reddito imponibile risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi, secondo il parametro fissato dall’art. 9, comma 1, del DM 27 maggio 2020. Le detrazioni fiscali e i bonus non possono essere sommati a tale voce, perché operano riducendo la quota destinata all’imposta all’interno della base imponibile. Esse incrementano il reddito disponibile nell’anno di presentazione della dichiarazione, cioè in un periodo successivo a quello di riferimento per l’emersione. Il passaggio dal reddito imponibile al reddito disponibile esige una modifica normativa, non essendo consentito il collegamento in via interpretativa tra due modelli alternativi. La scelta del legislatore risponde all’esigenza di semplificare l’istruttoria, con effetto di presunzione legale favorevole anche al datore di lavoro e al lavoratore.

Il Fatto

Il ricorrente, lavoratore extracomunitario, ha presentato istanza di emersione ai sensi dell’art. 103, comma 1, del DL 19 maggio 2020 n. 34 per un rapporto di lavoro domestico. Lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Brescia ha respinto la domanda rilevando l’insufficienza del reddito del datore di lavoro nel 2019, esposto nel 730/2020 per € 26.116.

Nel parere dell’ITL si è osservato che, per un nucleo familiare con più soggetti conviventi e a carico, andava applicata la soglia di € 27.000 prevista dall’art. 9, comma 2, del DM 27 maggio 2020. Il ricorrente ha impugnato il diniego sostenendo che la soglia sarebbe stata superata sommando al reddito lordo il rimborso delle detrazioni IRPEF di € 1.948, liquidato nei mesi di luglio e agosto 2020.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo: in attuazione dell’art. 103, commi 5 e 6, del DL 34/2020, l’art. 9, commi 1 e 2, del DM 27 maggio 2020 prevede soglie minime di reddito del datore di lavoro quali prova della capacità economica. L’utilizzazione del reddito a questo fine è stata ritenuta legittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 209 del 24 novembre 2023, che ha sottolineato la funzione della soglia di prevenire elusioni del sistema di emersione e domande strumentali alla regolarizzazione di rapporti fittizi.

Il punto decisivo è il parametro individuato dall’art. 9, comma 1, del DM 27 maggio 2020: il reddito imponibile risultante dall’ultima dichiarazione. Il testo non contiene riferimenti alle modalità di calcolo dell’imposta né al reddito disponibile dopo la tassazione. Manca quindi una base normativa per attribuire rilievo alle detrazioni fiscali, quale che sia la funzione delle stesse.

Il Tribunale esclude che detrazioni e bonus possano sommarsi al reddito dell’anno di riferimento: esse incidono sulla base imponibile riducendo la quota destinata all’imposta e accrescono il reddito disponibile solo nell’anno della dichiarazione. Per tenerne conto occorrerebbe una modifica dell’impostazione normativa, con spostamento dell’attenzione dal reddito imponibile a quello disponibile. Il collegamento in via interpretativa è precluso, trattandosi di due modelli alternativi.

La scelta legislativa si giustifica con l’esigenza di semplificare l’esame delle istanze, evitando l’aggravio istruttorio di un’analisi pluriennale. Il vantaggio opera anche a favore del datore di lavoro e del lavoratore, perché la presunzione legale collegata alla soglia esonera dalla prova di risorse concretamente destinabili all’assunzione. Il ricorso è pertanto respinto. Le spese sono compensate in ragione della difformità tra i gradi cautelari e dell’intervento della Consulta in corso di causa. Il Collegio liquida il compenso per il patrocinio a spese dello Stato in € 1.035, oltre IVA e CPA, e dispone l’invio della sentenza all’Agenzia delle Entrate per le verifiche di cui all’art. 127 del DPR 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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