L’istanza di accertamento di conformità tardiva non sospende l’ordine di demolizione (Cons. Stato n. 4437 del 22.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza di accertamento di conformità prevista dall’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 può essere presentata solo entro il termine perentorio di novanta giorni dalla notifica dell’ordine di demolizione, ovvero prima dell’irrogazione delle sanzioni alternative. Decorso inutilmente tale termine, si produce ex lege l’acquisizione gratuita del bene abusivo e dell’area di sedime al patrimonio comunale, ai sensi dell’art. 31, commi 3 e 4, del d.P.R. n. 380/2001. L’istanza di sanatoria tardiva non determina alcun effetto sospensivo dell’efficacia dell’ordinanza di ripristino, che ha già esaurito i propri effetti. Ne consegue che l’amministrazione è tenuta ad adottare il provvedimento espresso di accertamento dell’inottemperanza, che ha natura dichiarativa e costituisce titolo per l’immissione nel possesso e per la trascrizione.
Il Fatto
Il ricorrente ha chiesto in primo grado l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal comune in ordine a una diffida con cui sollecitava l’adozione degli atti sanzionatori conseguenti alla mancata ottemperanza di un’ordinanza di demolizione. Il controinteressato, destinatario dell’ordine di ripristino, aveva proposto istanza di accertamento di conformità con fiscalizzazione, respinta dal comune; il TAR, con separata sentenza, ha annullato quel diniego ordinando la rideterminazione sull’istanza.
Con la sentenza appellata il TAR Campania, sezione di Salerno, ha respinto il ricorso, ritenendo insussistente il silenzio: la pendenza dell’istanza di sanatoria avrebbe sospeso interinalmente gli effetti dell’ordinanza di demolizione, precludendo l’adozione dei provvedimenti sanzionatori. Da qui l’appello, nel quale il ricorrente ha sostenuto che il termine di novanta giorni era già spirato prima della presentazione dell’istanza e che l’effetto acquisitivo si era già prodotto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto le questioni processuali. Quanto alla cessazione della materia del contendere, il preavviso di diniego del permesso di costruire sopravvenuto non integra una pronuncia di accertamento dell’inottemperanza, sicché non soddisfa pienamente la pretesa né fa venir meno l’interesse alla decisione; per le medesime ragioni è respinta la speculare eccezione di improcedibilità. È poi disattesa l’eccezione di acquiescenza: la proposizione di un nuovo ricorso per far dichiarare l’obbligo di provvedere non dimostra, di per sé, una volontà contraria alla sentenza appellata, richiamandosi Cons. Stato, sez. III, n. 1247 del 2021.
Nel merito, la Corte muove dal dato della inoppugnabilità dell’ordinanza di demolizione, accertata dalla sentenza dello stesso TAR n. 261 del 2025. Su questa base ritiene errata, per frontale contrasto con la legge, la precedente statuizione del TAR secondo cui la presentazione dell’istanza di sanatoria avrebbe determinato un arresto temporaneo dell’efficacia della misura ripristinatoria.
Il Collegio richiama l’art. 31, commi 3 e 4, del d.P.R. n. 380/2001: spirato il termine di novanta giorni dall’ingiunzione senza demolizione, il bene e l’area di sedime sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio comunale, e l’accertamento dell’inottemperanza, previa notifica, costituisce titolo per l’immissione nel possesso e per la trascrizione. Determina il perimetro dell’istituto la richiamata Adunanza plenaria n. 16 del 2023, di cui il Collegio riporta i principi: natura dichiarativa dell’atto di acquisizione, salvo che per l’area di sedime non precedentemente individuata; obbligo di emanare l’atto di acquisizione, eccettuato il caso di istanza ex art. 36 tempestiva o di comprovata non imputabilità; novazione oggettiva dell’obbligo di ripristino in quello di rimborso delle spese di demolizione d’ufficio.
Da tali principi deriva che l’istanza di accertamento di conformità può essere proposta solo entro il termine indicato per demolire e che, una volta spirato, il responsabile non è più legittimato a presentarla. Nel caso concreto l’istanza è stata depositata circa due anni dopo la notifica dell’ordinanza: ad essa non può ascriversi alcun effetto sospensivo, essendosi già prodotto l’effetto acquisitivo. Ne discende l’accoglimento dell’appello e l’ordine all’amministrazione di provvedere con provvedimento espresso che accerti l’inottemperanza.
È infine respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo: al momento della diffida erano già decorsi oltre quattro anni dall’inottemperanza, sicché il ricorso avverso il silenzio non presenta profili di inammissibilità. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Nota della Redazione
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