Offerte migliorative a prezzo fisso e sindacato sul numero di interventi (Cons. Stato n. 4434 del 22.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle gare con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, quando la lex specialis collega in modo automatico il punteggio al numero di interventi offerti, il concorrente che abbia conseguito il massimo punteggio in ragione di quel numero non può contestare in sede di giustificazioni l’insostenibilità dello stesso, invocando il rischio operativo a carico del concessionario. Il giudizio di anomalia dell’offerta è legittimamente motivato per relationem con il richiamo al criterio della lex specialis, di cui il concorrente ha legale scienza per aver partecipato alla gara. Nessuna norma impone un termine massimo di durata del sub-procedimento di verifica, né vieta alla stazione appaltante di chiedere ulteriori giustificazioni, che costituiscono garanzia per l’offerente. Il costo medio orario della manodopera non si esaurisce nella retribuzione media, dovendosi computare anche gli oneri previdenziali e fiscali.
Il Fatto
La Provincia di Teramo indice una gara per la concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegro delle matrici ambientali in occasione di incidenti stradali. La società appellante partecipa e consegue il massimo punteggio per l’offerta migliorativa del criterio C, articolato nei sub criteri C1, C2 e C3, offrendo 650 interventi annui per i primi due e 650 interventi nel triennio per il terzo.
La stazione appaltante avvia il sub-procedimento di verifica e, con determinazione dirigenziale, dichiara l’offerta anomala e non sostenibile, escludendo la società dalla graduatoria. Il TAR Abruzzo respinge il ricorso. La società propone appello, deducendo vizi procedimentali del sub-procedimento, erronea valutazione del rischio operativo, incongruità del costo della manodopera e omesso esame delle censure sulla legittimità della gara.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il primo gruppo di censure procedimentali. L’avvio del sub-procedimento richiama espressamente il criterio C dell’offerta migliorativa: la motivazione è quindi compiutamente motivata per relationem con la lex specialis, della quale l’appellante aveva legale scienza. Nessun vulnus alle garanzie difensive.
Quanto alla richiesta di ulteriore documentazione, nessuna previsione normativa la impediva: si tratta anzi di garanzia aggiuntiva, perché consente all’Amministrazione una decisione più accorta e ponderata. Quanto alla durata del sub-procedimento, nessuna norma fissa un termine massimo, e la perizia dell’esame si risolve a beneficio dei valori di trasparenza, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa ex art. 97 Cost.
Sul terzo motivo, il Collegio rileva che il punteggio premiale è assegnato in modo automatico in relazione al numero di interventi proposti. L’appellante, che ha offerto 4.550 interventi nel triennio conseguendo il massimo punteggio e superando di molto la controinteressata, non può poi sostenere in sede di giustificazioni l’improbabilità di un numero superiore ai 50 preventivati: se avesse dichiarato quel numero in offerta, avrebbe ottenuto un punteggio inferiore. L’argomento del rischio operativo è quindi inconferente.
Sul quarto motivo, il Collegio censura l’errore di assimilare la retribuzione media oraria al costo medio orario, che comprende anche gli oneri previdenziali e fiscali. La documentazione prodotta riguarda peraltro settori diversi da quello in esame e solo alcuni centri logistici operativi. Resta incontestato che taluni sono collocati fuori regione, il che rende inverosimile l’esecuzione degli interventi entro trenta minuti; la facoltà di costituire nuove strutture non equivale a un obbligo. La giustificazione sul secondo operatore è postuma e inconferente.
Infine, il Collegio richiama il principio secondo cui art. 76, comma 4, Cod. proc. amm. e art. 276, comma 2, Cod. proc. civ. regolano l’ordine delle questioni, cosicché il mancato esame del merito dopo l’accoglimento di una questione assorbente non integra violazione dell’art. 73, comma 3, c.p.a. (C.d.S., Ad. Plen. n. 10/2018). Accertata la legittimità dell’esclusione, l’appellante non ha interesse a contestare la regolarità della gara. L’appello è infondato.
Nota della Redazione
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