Istanza di autotutela su revoca di finanziamento non obbliga l’amministrazione a provvedere (Cons. Stato n. 3420 del 04.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Non sussiste alcun obbligo dell’amministrazione di pronunciarsi in via espressa su un’istanza di autotutela volta al riesame di un provvedimento sfavorevole già emanato, giacché il relativo potere ha natura officiosa e ampiamente discrezionale quanto all’an, e il privato può avanzare solo mere sollecitazioni prive di valore cogente. L’incoercibilità del potere di autotutela dall’esterno impedisce di attivare la tutela contro il silenzio-inadempimento ai sensi dell’art. 117 c.p.a., salvo i casi di autotutela doverosa normativamente stabiliti. Il principio trova conferma testuale nell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, che configura l’annullamento d’ufficio in termini di mera possibilità, e risponde alle esigenze di certezza delle situazioni giuridiche e di inoppugnabilità dei provvedimenti non tempestivamente contestati o contestati con esito sfavorevole. Ove il provvedimento oggetto dell’istanza sia stato confermato con decisione passata in giudicato, le censure non proposte nei precedenti giudizi restano precluse e non possono fondare un nuovo obbligo di provvedere.

Il Fatto

La società appellante aveva ottenuto nel 2004 un contributo ex legge n. 488/1992, erogato in due quote e interamente percepito. Nel 2013 il Ministero ne disponeva la revoca sull’assunto, rappresentato dalla Prefettura, di tentativi di infiltrazione mafiosa idonei a condizionare le scelte imprenditoriali, con conseguente ordine di recupero dell’agevolazione. Il provvedimento veniva impugnato davanti al TAR Campania, che respingeva il ricorso; la decisione era confermata in appello dal Consiglio di Stato.

Nel 2024 la società presentava istanza di riesame per ottenere l’annullamento della revoca, deducendo la violazione dell’art. 94, comma 2, d.lgs. n. 159/2011 nella parte in cui imporrebbe di far salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite. L’amministrazione non rispondeva, neppure alle successive diffide. La società proponeva allora ricorso contro il silenzio, rigettato dal TAR Lazio con la sentenza n. 20705/2024. Da qui l’appello.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Sezione dichiara inammissibile la memoria depositata dall’appellante il 26 marzo 2026, qualificata come istanza di passaggio in decisione ma contenente argomentazioni difensive tardive. I termini dell’art. 73 c.p.a. hanno carattere perentorio e la loro violazione rende la memoria tamquam non esset. La memoria non può essere riqualificata come replica, poiché l’Avvocatura non aveva depositato memoria difensiva nel termine di trenta giorni, difettando il presupposto che legittima la replica.

Nel merito, il Collegio richiama i principi costanti della giurisprudenza amministrativa: il ricorso contro il silenzio è esperibile solo in presenza di un obbligo di provvedere, che non sussiste per l’istanza di riesame dell’atto inoppugnabile per lo spirare del termine di decadenza (Cons. Stato, sez. III, n. 6673 del 2024). L’autotutela costituisce manifestazione tipica della discrezionalità amministrativa, sicché il privato può avanzare solo mere sollecitazioni. Il principio trova conferma nella lettera dell’art. 21-nonies e si giustifica per le esigenze di certezza e di inoppugnabilità, salvo i casi di autotutela doverosa e quelli legati a conclamate esigenze di giustizia (Cons. Stato, sez. VI, n. 2564 del 2022).

L’appellante sosteneva che l’istanza, fondandosi su un fatto nuovo — la violazione dell’art. 94 d.lgs. n. 159/2011 — facesse sorgere l’obbligo di provvedere. La Sezione respinge l’argomento: la revoca risale al 2013 e la sua legittimità è stata confermata con sentenze del TAR Campania e del Consiglio di Stato, sulle quali si è formato il giudicato. Il giudicato copre il dedotto e il deducibile; la censura avrebbe dovuto essere prospettata nei procedimenti già conclusi. La richiesta di riesame è quindi un modo per riaprire i termini e rimettere in discussione una vicenda ormai cristallizzata.

Quanto alla distinzione tra legittimità della revoca e modalità attuative, la Corte rileva che il provvedimento del 2013 prevedeva espressamente le modalità di recupero delle agevolazioni e che su di esse è intervenuto il giudicato. Analogamente, la dedotta irretroattività dell’interdittiva antimafia avrebbe dovuto essere sollevata nei giudizi sulla revoca; anche tale tematica è ormai preclusa e non può generare alcun obbligo di risposta sull’istanza.

L’appello è quindi rigettato, con compensazione delle spese per giusti motivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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