Cumulo alla rinfusa nei consorzi stabili e SOA della consorziata esecutrice (TAR Sicilia n. 1164 del 25.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nei consorzi stabili di cui all’art. 45, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 50/2016 la qualificazione SOA deve essere posseduta dal consorzio e non dalla singola impresa consorziata designata come esecutrice. Il cumulo alla rinfusa dei requisiti opera come avvalimento ex lege a carattere bidirezionale e consente alla consorziata priva di attestazione di eseguire comunque l’appalto, con responsabilità solidale del consorzio verso la stazione appaltante. L’art. 225, comma 13, d.lgs. n. 36/2023 ha natura di norma di interpretazione autentica e riconosce portata generale all’istituto, superando il contrasto giurisprudenziale formatosi sull’art. 47, comma 1, d.lgs. n. 50/2016. La clausola del disciplinare che imponga il requisito in capo alla consorziata designata non è invocabile quando la stessa lex specialis ammetta il computo cumulativo in capo al consorzio.
Il Fatto
L’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale ha indetto una procedura aperta per un accordo quadro relativo a lavori e servizi di ingegneria per l’accessibilità al porto di Augusta, con fondi PNRR. La ricorrente si è collocata al terzo posto con 85,73 punti, preceduta dal consorzio aggiudicatario con 95,08 punti e dal secondo classificato con 88,08 punti.
La società ha impugnato il decreto di aggiudicazione, i verbali di gara e il bando in parte qua, deducendo l’omessa esclusione dei primi due consorzi stabili per carenza di attestazione SOA in capo alle consorziate designate esecutrici e contestando l’attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche, con domanda di aggiudicazione e subentro nel contratto.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio esamina l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla difesa erariale. L’art. 12-bis d.l. n. 68/2022 qualifica come parti necessarie dei giudizi sui fondi PNRR le amministrazioni centrali titolari degli interventi. Il ricorso è stato notificato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e al Ministero competente per il PNRR. L’estromissione è disposta solo per il Ministero dell’Economia e delle Finanze e per il Ministero degli Affari Esteri, estranei alla gestione dei fondi della Missione 5, Componente 3, Investimento 4.
Nel merito, la prima censura investe l’ammissione dei due consorzi stabili. Il Collegio ricostruisce i due formanti giurisprudenziali formatisi sull’art. 47 d.lgs. n. 50/2016: quello risalente e minoritario, che limita il cumulo alla rinfusa ai soli requisiti tassativamente indicati, e quello estensivo, che riconosce la qualificazione in capo al consorzio quale unico concorrente e contraente.
Il Tribunale aderisce al secondo orientamento, già seguito da questa Sezione, richiamando TAR Sicilia, Palermo, n. 657/2023, TAR Campania, Napoli, n. 2390/2023 e Cons. Stato, Sezione V, n. 8592/2023. La lettura estensiva è funzionale alla massimizzazione della partecipazione e alla tutela della concorrenza.
Argomento decisivo è l’art. 225, comma 13, d.lgs. n. 36/2023, qualificato come norma di interpretazione autentica, che fa rivivere il cumulo anche negli appalti di lavori. Il Collegio richiama Cons. Stato, Sezione V, n. 71/2024, secondo cui il cumulo integra un avvalimento ex lege e la consorziata esecutrice, pur priva di SOA, può eseguire l’appalto usufruendo delle risorse del consorzio.
Il Collegio aggiunge un rilievo autonomo sulla lex specialis: il disciplinare, accanto alla clausola invocata dalla ricorrente, prevede che per la SOA i requisiti del consorzio si computano cumulativamente in capo allo stesso. La stazione appaltante ha quindi agito in conformità al disciplinare, non impugnato sul punto.
La seconda doglianza, articolata su plurimi sub-criteri, è dichiarata inammissibile perché tende a sostituire gli apprezzamenti di discrezionalità tecnica della Commissione, sindacabili solo per manifesta irragionevolezza o abnormità. Il Collegio esclude comunque l’abnormità delle valutazioni e rileva, per più profili, il difetto di interesse della ricorrente, poiché l’eventuale accoglimento non modificherebbe la graduatoria. Il ricorso è respinto, con spese compensate in ragione del contrasto giurisprudenziale in via di composizione.
Nota della Redazione
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