Concorso Polizia penitenziaria: no retrodatazione, sì risarcimento del danno da ritardo abnorme (Cons. Stato n. 4613 del 27.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di concorso interno per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori del corpo di Polizia penitenziaria, la nomina a vice ispettore si consegue solo al termine del corso di formazione, ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. n. 443/1992. Non esiste un diritto alla ricostruzione della carriera, poiché la decorrenza della promozione dipende da un atto autoritativo rispetto al quale l’interessato vanta un interesse legittimo. Il ritardo abnorme nella conclusione della procedura concorsuale integra invece responsabilità dell’amministrazione e obbligo di risarcimento del danno, limitatamente ai candidati che, in assenza del ritardo, sarebbero risultati vincitori. Il danno risarcibile è circoscritto alla differenza tra gli importi retributivi che sarebbero stati percepiti in caso di tempestiva assunzione e quelli comunque percepiti per il medesimo periodo.

Il Fatto

Il ricorrente, vincitore di un concorso interno bandito nel 2008 per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori del corpo di Polizia penitenziaria, ha impugnato davanti al TAR Lazio il grave ritardo nella conclusione della procedura, protrattasi per quasi undici anni. Ha domandato la retrodatazione dell’inquadramento nella qualifica di vice ispettore e, in subordine, il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalla ritardata assunzione.

Il TAR ha respinto il ricorso. Il candidato ha proposto appello; il Ministero della Giustizia si è costituito chiedendo la reiezione del gravame.

La Motivazione della Corte

La Sezione affronta due questioni distinte: la pretesa di retrodatazione e la domanda risarcitoria. Sul primo punto richiama i propri precedenti (Cons. Stato, sez. II, n. 5960/2023, n. 668/2025, n. 8039/2024) e conferma che, ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. n. 443/1992, la nomina a vice ispettore si consegue solo al termine del corso di formazione.

Il passaggio di carriera presuppone l’avvenuto svolgimento del corso: accogliere la retrodatazione determinerebbe un’inversione logica e cronologica tra requisiti formativi e promozione. L’accertamento della decorrenza della promozione avviene mediante un atto autoritativo, rispetto al quale l’interessato vanta solo un interesse legittimo. La censura sul capo che ha negato la retrodatazione è quindi respinta.

Quanto alla domanda risarcitoria, la Sezione la ritiene parzialmente fondata. Le allegazioni del Ministero sull’assenza di colpa non trovano riscontro probatorio nei documenti prodotti, dai quali non emerge alcun fatto oggettivo e non imputabile che abbia rallentato per anni lo svolgimento del concorso. Il bando del 15 giugno 2008 metteva a concorso 643 posti, solo nel gennaio 2017 aumentati a 1232.

Da ciò discende che per i candidati collocatisi oltre la posizione 608 della graduatoria maschile e 35 di quella femminile non è acquisita la prova del danno: se il concorso si fosse chiuso nei tempi, essi non sarebbero risultati vincitori. L’obbligo risarcitorio sussiste quindi solo per chi si è posizionato entro tali soglie. L’appellante, collocatosi al n. 354 della graduatoria maschile, rientra tra questi.

Il danno risarcibile è limitato alla differenza tra gli importi retributivi non connessi all’effettivo svolgimento dell’attività e quelli comunque percepiti per il medesimo periodo. Ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a., il Ministero deve proporre il pagamento entro sessanta giorni, con rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e interessi legali. Le spese del doppio grado sono compensate per la soccombenza parziale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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