Parere CVCS vincolante e silenzio-assenso inesistente sul riconoscimento della causa di servizio (TAR Marche n. 871 del 11.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio è obbligatorio e vincolante per l’amministrazione, che deve adottare il provvedimento in conformità al suo contenuto tecnico-discrezionale, salvo che intenda discostarsene per ragioni non tecniche, esplicitate, con richiesta di ulteriore parere. L’amministrazione può conformarsi per relationem e limitarsi a una verifica estrinseca di completezza e regolarità dell’iter valutativo. Il superamento del termine procedimentale è meramente ordinatorio e non determina né l’illegittimità dell’atto né il formarsi di un silenzio-assenso. La mera elencazione di attività di servizio non integranti peculiarità rispetto ai colleghi non vale a superare il giudizio del Comitato.
Il Fatto
Il ricorrente, Maresciallo Capo dei Carabinieri, chiedeva nel 2004 il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di alcune patologie, tra cui gastrite cronica ed esofagite di 2° grado in ernia iatale da scivolamento. Il CVCS, con parere reso nell’adunanza n. 363/2010, escludeva il nesso causale o concausale con il servizio, ravvisando patologie su base costituzionale e l’assenza di disagi ambientali o stressogeni specifici e prolungati. Su tale parere, vincolante, il Dirigente della 8^ Divisione adottava il diniego impugnato.
Il ricorrente proponeva ricorso davanti al TAR Marche, deducendo il recepimento acritico del parere, la mancata valutazione della concreta attività svolta e del CTP, la violazione dell’art. 2 legge n. 241/1990 per omessa comunicazione dell’esito e, infine, la violazione dei termini procedimentali con invocazione del silenzio-assenso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 14 d.P.R. n. 461/2001: il parere del CVCS è obbligatorio, ma l’amministrazione può discostarsene motivatamente con richiesta di ulteriore parere. La giurisprudenza amministrativa richiamata (TAR Lazio n. 14849/2024, TAR Campania n. 1735/2019, TAR Lazio n. 10702/2019) ne afferma però il carattere vincolante e insurrogabile: l’amministrazione deve limitarsi a una verifica estrinseca di completezza e regolarità, senza nuova valutazione di merito tecnico, e può conformarsi per relationem.
Quanto alla dedotta carenza valutativa, il TAR rileva che il CVCS ha dichiarato di aver esaminato tutti gli elementi di servizio. L’elencazione del ricorrente e del CTP, per quanto dettagliata, non evidenzia una peculiarità rispetto alle normali attività dell’Arma, compresi i profili disciplinari e penali. La documentazione medica è antecedente all’esame del Comitato e la consulenza di parte, basata sugli stessi certificati e sul riepilogo di carriera, è insufficiente a sostenere l’annullamento o a imporre una rivalutazione.
Il motivo sull’art. 2 legge n. 241/1990 è smentito dallo stesso ricorso, rivolto proprio contro l’esito del procedimento di equo indennizzo. Il terzo motivo è infondato: secondo l’orientamento consolidato (Cons. Stato, parere n. 1544/2022, TAR Emilia-Romagna n. 510/2020), il termine è ordinatorio e il suo superamento integra una semplice irregolarità non viziante, senza formazione di provvedimento tacito per silenzio-assenso (TAR Toscana n. 419/2023, TAR Lazio n. 6530/2020). Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese per ragioni equitative.
Nota della Redazione
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