Silenzio della Commissione PNRR-PNIEC e obbligo di concludere la VIA (TAR Sicilia n. 3747 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
I termini del procedimento di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell’art. 25, comma 7, d.lgs. n. 152/2006, sono perentori e operano ai sensi e per gli effetti degli artt. 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, legge n. 241/1990. L’amministrazione procedente è titolare di un obbligo autonomo e non eludibile di concludere il procedimento con provvedimento espresso, che non viene meno per l’inerzia degli organi istruttori o dei soggetti chiamati a rendere il concerto endoprocedimentale. Integra pertanto silenzio-inadempimento la mancata conclusione del procedimento nel termine dovuto, a prescindere dal contenuto discrezionale o meno della determinazione finale. Il giudice amministrativo accerta l’illegittimità del silenzio e ordina all’amministrazione di provvedere, nominando il commissario ad acta in caso di persistente inerzia, restando impregiudicato il merito delle scelte discrezionali.
Il Fatto
Una società operante nel settore delle fonti rinnovabili ha presentato istanza di avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale per un impianto agrofotovoltaico con sistema di accumulo, da realizzarsi in provincia di Catania. Il progetto rientra tra quelli dell’Allegato I-bis alla Parte Seconda del d.lgs. n. 152/2006, con competenza istruttoria della Commissione tecnica PNRR-PNIEC e decisoria del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.
Esaurite le fasi di consultazione pubblica e acquisito il parere della Commissione tecnica specialistica regionale, la società ha diffidato il Ministero a definire il procedimento. In difetto di riscontro ha proposto ricorso per l’accertamento del silenzio-inadempimento e la condanna delle amministrazioni a provvedere, chiedendo in subordine il rilascio del parere di concerto da parte del Ministero della Cultura.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce in via generale i presupposti del rimedio avverso il silenzio ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm.: esso presuppone la mancata conclusione, nel termine dovuto, di un procedimento già avviato su istanza del privato. L’obbligo di provvedere non discende soltanto da una previsione espressa, ma anche dai principi generali e dall’art. 2 legge n. 241/1990, tutte le volte in cui sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere le determinazioni dell’amministrazione.
Il Tribunale sottolinea che l’amministrazione deve concludere il procedimento anche quando ritenga la domanda irricevibile, inammissibile o infondata, non potendo rimanere inerte. Nel caso della VIA, l’art. 25, comma 7, d.lgs. n. 152/2006 qualifica espressamente perentori tutti i termini, in coerenza con il favor riconosciuto alle fonti energetiche rinnovabili dalla disciplina interna ed europea.
Il Collegio rileva quindi un profilo di inammissibilità parziale, già segnalato alle parti ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm.: in virtù dello Statuto speciale di autonomia e delle relative norme di attuazione, le competenze in materia di tutela del paesaggio sono esercitate dalla Regione per il tramite dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana. Le domande proposte contro il Ministero della Cultura sono pertanto dichiarate inammissibili.
Nel merito, non essendo stato definito il procedimento nonostante il decorso dei termini, il Tribunale dichiara l’illegittimità del silenzio serbato e ordina alla Commissione PNRR-PNIEC di predisporre lo schema di provvedimento entro trenta giorni e al Ministero di adottare il provvedimento conclusivo entro i successivi sessanta, previa acquisizione del concerto dell’Assessorato regionale. Resta impregiudicato il merito delle decisioni da adottare, data la natura discrezionale del potere. In caso di persistente inerzia è nominato commissario ad acta il Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile del Ministero, con facoltà di delega. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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