Danno da ritardo della P.A. tra causalità materiale e cooperazione del privato (C.G.A.R.S. n. 404 del 03.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
La responsabilità della pubblica amministrazione per lesione di interessi legittimi ha natura extracontrattuale e richiede la prova, ex art. 2043 c.c. e art. 2697 c.c., del danno ingiusto, del nesso di causalità materiale e dell’elemento psicologico. Il ritardo nel rilascio di un titolo abilitativo non è causa del pregiudizio quando, per la sequenza degli adempimenti e i tempi tecnici del procedimento, il bene della vita non era comunque conseguibile entro il termine utile. Sul piano della causalità giuridica, il privato è tenuto a un dovere di cooperazione ex art. 1227, secondo comma, c.c. e art. 30, comma 3, cod. proc. amm.: l’omessa attivazione dei rimedi contro il silenzio-inadempimento preclude il risarcimento del danno che sarebbe stato evitato con l’ordinaria diligenza.
Il Fatto
L’appellante, committente di un impianto fotovoltaico di rilevanti dimensioni da collegare alla rete di distribuzione, chiedeva alla società gestrice dell’infrastruttura ferroviaria il nulla osta per l’attraversamento e il parallelismo del cavidotto elettrico. Istanza del 15 giugno 2011, provvedimento favorevole solo nel novembre 2011, oltre il termine di trenta giorni previsto dall’art. 2, comma 2, legge n. 241/1990.
Secondo la tesi attorea, il ritardo avrebbe impedito l’iscrizione dell’impianto, già materialmente completo, nell’elenco utile del registro tenuto dal G.S.E. entro il 30 novembre 2011, con perdita di una tariffa più favorevole. Il TAR Sicilia rigettava la domanda risarcitoria e condannava alle spese. Proponeva appello il committente, contestando il percorso argomentativo della sentenza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto un profilo di ius postulandi. Il difensore che aveva rinunciato al mandato non può depositare memorie, perché l’art. 85 cod. proc. civ., richiamato dall’art. 39, comma 1, cod. proc. amm., rende efficace la rinuncia solo con la sostituzione: l’atto è inammissibile e tamquam non esset.
Superata l’eccezione di inammissibilità dell’appello, in quanto l’azione risarcitoria non si presta alle categorie dell’impugnazione di atti plurimotivati, il C.G.A.R.S. delinea i presupposti della responsabilità, richiamando l’Adunanza plenaria n. 7/2021: natura aquiliana, ingiustizia del danno quale lesione del bene della vita, onere probatorio integrale sul danneggiato, colpa valutata alla stregua dei canoni dell’art. 97 Cost.
Sul nesso causale il Collegio rileva che il decreto autorizzativo ex art. 111 del r.d. n. 1775/1933 presupponeva la pubblicazione della domanda per trenta giorni, avvenuta il 3 ottobre 2011. Per rispettare la scadenza del 30 novembre il decreto avrebbe dovuto essere adottato entro il 3 novembre, evenienza inverosimile per i tempi tecnici degli uffici. Il ritardo della società è dunque privo di efficienza causale.
Decisiva è poi la condotta del privato. Con istanza del 15 giugno 2011, il termine di conclusione scadeva il 14 luglio; l’art. 30, comma 3, cod. proc. amm. imponeva di esperire il ricorso avverso il silenzio-inadempimento. Una raccomandata di sollecito non è condotta sufficiente: la rilevanza degli interessi economici esigeva il rimedio giudiziale. L’omessa attivazione preclude il ristoro, non essendo l’ignoranza della legge scusabile.
L’appello è respinto; le spese del grado sono compensate per la complessità delle questioni.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1227 c.c. – Concorso del fatto colposo del creditore
- Art. 2043 c.c. – Risarcimento per fatto illecito
- Art. 2697 c.c. – Onere della prova
- Art. 85 c.p.c. – Revoca e rinuncia alla procura