Revoca confisca prevenzione: no a elementi preesistenti non dedotti (Cass. pen. Sez. II n. 20929 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, ai sensi dell’art. 4 della legge n. 1423 del 1956 e dell’art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 159 del 2011, con esclusione del vizio di motivazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., salvo il solo caso della motivazione inesistente o meramente apparente. La revoca della confisca di prevenzione non può essere disposta sulla base di elementi preesistenti alla definizione del procedimento che, sebbene astrattamente deducibili in tale sede, non siano stati dedotti in assenza di cause di forza maggiore. Il concetto di appartenenza a un’associazione di tipo mafioso, rilevante ai fini delle misure di prevenzione, va distinto da quello di partecipazione, richiesto per l’integrazione del corrispondente reato. La ragionevolezza temporale tra attività illecita e acquisizioni patrimoniali esclude solo i beni ictu oculi estranei al reato perché acquistati in un periodo eccessivamente antecedente.
Il Fatto
Un uomo proponeva istanza di revoca della confisca di prevenzione avente ad oggetto un terreno e una villa realizzata su di esso, disposta con provvedimento del 27/06/2013 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e confermata con decreto del 10/01/2017 della Corte d’appello di Napoli, divenuto definitivo.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con decreto del 16/04/2025, dichiarava inammissibile l’istanza. La Corte d’appello di Napoli, con decreto del 27/01/2026, rigettava l’appello e confermava il provvedimento. Il ricorrente impugnava per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione dell’art. 7 della legge n. 1423 del 1956, degli artt. 1, lett. b), e 11, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011, dell’art. 111 Cost. e dell’art. 546 cod. proc. pen., in riferimento alla valutazione dei presupposti legittimanti la revoca ex tunc della confisca.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal principio secondo cui, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, con esclusione del vizio di motivazione e con la sola residuale eccezione della motivazione inesistente o meramente apparente. Richiama sul punto le Sezioni Unite n. 33451 del 29/05/2014, secondo cui non può essere prospettato come motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che siano stati presi in considerazione o risultino assorbiti.
La Corte ribadisce poi l’ulteriore principio delle Sezioni Unite n. 2648 del 10/07/2025, secondo cui la revoca della confisca di prevenzione non può fondarsi su elementi preesistenti alla definizione del procedimento che, sebbene astrattamente deducibili, non siano stati dedotti in assenza di cause di forza maggiore. In tale sede si è escluso che possa adottarsi l’ampio concetto di prova nuova elaborato in tema di revisione, evidenziando la natura ripristinatoria e non penale-sanzionatoria della misura ablatoria.
Quanto al giudizio di pericolosità “qualificata”, la Corte osserva che il giudice di appello ha considerato l’elemento di novità costituito dalla sentenza del 15/10/2021, divenuta irrevocabile il 01/02/2022, con cui il Tribunale aveva escluso la circostanza aggravante di cui all’art. 7 del decreto-legge n. 152 del 1991. Il giudizio di pericolosità, tuttavia, non si fondava solo su tale procedimento, ma anche su ulteriori elementi indizianti, non apodittici né inconferenti: i precedenti penali per tentata estorsione e associazione per delinquere e la vicinanza funzionale al contesto familiare legato a un clan camorristico.
La Corte distingue quindi l’appartenenza a un’associazione mafiosa dalla partecipazione al sodalizio, richiamando Sez. 6 n. 9747 del 29/01/2014 e Sez. 2 n. 19943 del 21/02/2012. Quanto alla correlazione temporale tra pericolosità e acquisto degli immobili, rileva che l’epoca dell’acquisizione risaliva al 1990 e costituiva circostanza preesistente, deducibile in sede di prevenzione. La ragionevolezza temporale esclude solo i beni ictu oculi estranei al reato, secondo Sez. 1 n. 25239 del 23/01/2024. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna alle spese e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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