Cessazione delle mansioni intramoenia e incentivi al personale di supporto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11791 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel pubblico impiego privatizzato, l’interpretazione delle delibere e dei regolamenti aziendali che disciplinano lo svolgimento dell’attività libero-professionale intramuraria costituisce un accertamento di fatto istituzionalmente riservato al giudice di merito. Ove con il ricorso per cassazione si sollevino censure che comportino l’esame di tali atti, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità, trascriverne il testo nelle parti essenziali e dedurre i criteri ermeneutici asseritamente violati, non essendo sufficiente la mera prospettazione di un risultato interpretativo diverso. Le questioni nuove, non trattate nella sentenza impugnata e non rilevabili d’ufficio, sono precluse in sede di legittimità.
Il Fatto
Una lavoratrice, appartenente al personale amministrativo di un’azienda ospedaliera (alla quale erano succedute diverse Aziende Sanitarie Locali), agiva in giudizio chiedendo il riconoscimento della quota percentuale del fatturato relativo all’attività libero-professionale intramuraria. La domanda si fondava su delibere e regolamenti aziendali che, a suo dire, avrebbero riconosciuto forme di incentivazione anche al personale di supporto.
Il Tribunale rigettava la domanda e la Corte d’appello confermava la sentenza, ritenendo che la percentuale richiesta riguardasse solo il personale che svolgeva l’attività al di fuori del proprio ordinario orario di servizio. Per il personale assegnato nel normale orario di lavoro, come la lavoratrice, competevano esclusivamente le quote incentivanti previste dal regolamento, non richieste e comunque subordinate a elementi non allegati. La lavoratrice proponeva quindi ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, che denunciava l’omesso esame di un fatto decisivo. Richiamando il regime della c.d. “doppia conforme” di cui all’art. 348-ter, commi 4 e 5, cod. proc. civ., ha rilevato che la sentenza d’appello, confermando quella di primo grado con il medesimo iter logico-argomentativo, non poteva essere impugnata per il vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., atteso che il giudice di secondo grado aveva solo aggiunto argomenti a rafforzamento della statuizione.
Quanto agli altri motivi, la Corte ne ha rilevato la genericità, non indicando le norme di diritto violate. Le censure si risolvevano, da un lato, in un tentativo di rivalutazione del merito, attività preclusa in sede di legittimità, che non conferisce al giudice il potere di riesaminare l’intera vicenda processuale ma solo di controllare la coerenza logico-formale delle argomentazioni. Dall’altro, le doglianze sull’interpretazione delle delibere e dei regolamenti aziendali non erano supportate dalla trascrizione degli atti né dall’indicazione dei criteri ermeneutici violati, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso.
La Corte ha inoltre ritenuto priva di specificità la censura relativa allo svolgimento dell’attività fuori dall’orario di servizio, non risultando trascritto il ricorso di primo grado. Ha infine dichiarato nuova e quindi inammissibile la questione della nullità dell’accordo sindacale, non trattata nella sentenza impugnata, richiamando il principio per cui i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello.
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Nota della Redazione
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