La legalità della assegnazione del terreno non condiziona il contributo edilizio (TAR Trentino-Alto Adige n. 232 del 20.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento comunale di assegnazione di area edificabile agevolata non costituisce presupposto del contributo provinciale per la costruzione della prima abitazione ex artt. 40 e ss. del LG n. 13/1998. Ai fini della concessione del contributo rileva esclusivamente la prova dell’acquisto della proprietà del terreno, non il titolo in base al quale è avvenuto; il provvedimento di assegnazione opera quale mero sostitutivo dell’intavolazione quando questa non sia ancora eseguita. Una volta spirati i termini di impugnazione e di annullamento d’ufficio, l’atto è valido ed efficace e l’amministrazione provinciale non può rimetterne in discussione la legittimità, essendo venuta meno la funzione di controllo di legalità sugli atti comunali.

Il Fatto

Due ricorrenti conviventi chiedono al Comune un’area edificabile agevolata e, ottenutala con definitiva assegnazione, edificano la loro abitazione di famiglia, intavolando il diritto di proprietà con annotazione del vincolo sociale. Presentano quindi domanda di contributo provinciale per la costruzione della prima abitazione.

L’ufficio competente rileva che, al momento della domanda di assegnazione, uno dei conviventi difettava della residenza o del posto di lavoro nel Comune, come richiesto dall’art. 82, comma 5, lett. a), del LG n. 13/1998, e nega il contributo. Il comitato per l’edilizia abitativa respinge la vigilanza gerarchica. I ricorrenti impugnano entrambi gli atti.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale distingue due procedimenti affatto diversi, entrambi disciplinati dal LG n. 13/1998: quello di assegnazione del terreno agevolato, di competenza comunale e retto dalla potestà regolamentare del Comune, e quello di concessione del contributo, di competenza provinciale. La confusione tra i due piani vizia l’operato dell’amministrazione.

Esaminando il secondo procedimento, il Collegio rileva che l’art. 9, comma 6, del D.LH. n. 42/1999 impone di allegare il provvedimento di assegnazione solo in via sostitutiva dell’intavolazione non ancora eseguita. Il provvedimento non è quindi presupposto del contributo, che prescinde dal titolo di acquisto del terreno. Le previsioni sull’art. 62 del LG n. 13/1998 richiamano l’assegnazione unicamente per evitare una seconda annotazione del vincolo sociale.

Poiché l’assegnazione non era stata impugnata nei termini, essa doveva ritenersi valida ed efficace. Il Tribunale esclude che la Provincia potesse sindacarne la legittimità: la funzione di controllo di legalità sugli atti comunali è stata soppressa con la riforma costituzionale del 2001 e con il RG n. 7/2004, cosicché difetta la necessaria autorizzazione legislativa. La tesi della verifica trasversale, sostenuta con richiamo alle sentenze del Consiglio di Stato n. 6788, 6789 e 6790 del 2018, non è pertinente al caso.

In via ulteriore, il Collegio rileva la violazione del legittimo affidamento: l’amministrazione ha deciso dopo due anni dalla domanda e tre dall’assegnazione. L’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 limita a dodici mesi l’annullamento d’ufficio di atti attributivi di vantaggi economici, in presenza di pubblico interesse e di interessi contrari. Nel caso, nessun controinteressato e nessuna colpa dei ricorrenti.

Quanto all’art. 82, comma 5, esso era già stato modificato dall’art. 2, comma 5, del LG n. 15/2022, che richiede il requisito in capo a uno solo dei conviventi. La norma opera però solo sul procedimento di assegnazione, non su quello di contributo. Il decreto e la delibera sono pertanto illegittimi; alla delibera si aggiunge il difetto di motivazione, per non avere esaminato i motivi della vigilanza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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