Condono edilizio in area vincolata e incompetenza della Soprintendenza all’ordine di ripristino (TAR Sicilia n. 2549 del 20.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le opere abusive realizzate su immobili soggetti a vincolo paesaggistico sono escluse dalla sanatoria ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003, salvo che ricorrano congiuntamente quattro condizioni: realizzazione anteriore al vincolo, conformità alle prescrizioni urbanistiche, appartenenza alle tipologie di minore rilevanza e parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo. L’intervento che comporti aumento di volumetria esula dalle opere minori e non è sanabile, rendendo ultronea ogni valutazione sulla data di esecuzione. Nei procedimenti di rilascio del titolo in sanatoria l’ente di tutela del vincolo è privo dei poteri ripristinatori; l’ordine di demolizione e di rimessione in pristino spetta al Comune. La lunga inerzia dell’amministrazione non ingenera alcun affidamento sulla condonabilità dell’abuso.
Il Fatto
I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento con cui la Soprintendenza ha respinto la domanda di concessione edilizia in sanatoria presentata nel 2004 e ha ordinato il ripristino dei luoghi. Le opere consistono nell’ampliamento di un piano terra per locali abitativi e in un locale garage, con incremento di volumetria, in un immobile ricadente nel territorio comunale sottoposto a vincolo.
I ricorrenti hanno dedotto l’esecuzione delle opere anteriormente all’imposizione del vincolo, il difetto di motivazione sul grave pregiudizio paesaggistico, l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento e l’incompetenza della Soprintendenza ad adottare l’ordine di demolizione. L’amministrazione si è costituita invocando il carattere vincolato del parere negativo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla ricostruzione del terzo condono in Sicilia, regolato dall’art. 24 l.r. n. 15/2004, che richiama integralmente l’art. 32 d.l. n. 269/2003. Il comma 27, lett. d), esclude la sanatoria per le opere realizzate su immobili vincolati anteriormente alla loro esecuzione, in assenza o difformità del titolo e non conformi alla disciplina urbanistica.
La Corte richiama la propria precedente pronuncia e la Corte costituzionale n. 252/2022, che ha dichiarato illegittima la norma regionale di interpretazione autentica nella parte in cui ammetteva la sanatoria delle opere in aree soggette a vincoli non comportanti inedificabilità assoluta. Le previsioni statali sui limiti del condono costituiscono norme di grande riforma economico-sociale.
Le condizioni di sanabilità devono ricorrere congiuntamente. Nel caso concreto gli stessi ricorrenti hanno indicato un aumento di volumetria, che colloca l’intervento fuori dalle tipologie di minore rilevanza richiamate dall’allegato 1. Difetta dunque almeno uno dei requisiti e la valutazione sulla data di realizzazione diventa ultronea: il procedimento non avrebbe potuto avere esito diverso.
La Corte esclude poi il legittimo affidamento sulla condonabilità, anche a fronte del lungo tempo trascorso dalla presentazione dell’istanza. Sul punto richiama la giurisprudenza della Sezione.
È invece fondato il motivo sull’ordine di ripristino. Nei procedimenti di sanatoria l’ente di tutela del vincolo è privo dei poteri ripristinatori e repressivi; solo il Comune può imporre la rimessione in pristino. Il ricorso è pertanto accolto in parte, con annullamento parziale dell’atto limitatamente all’ordine di demolizione, rigetto nel resto e compensazione delle spese per soccombenza reciproca.
Nota della Redazione
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