Demanialità solo affermata e istruttoria incompleta nell’ordine di rimozione cancelli (TAR Calabria n. 1419 del 20.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di rimozione di opere che ostacolano il pubblico transito è legittimo solo se l’amministrazione enuncia gli elementi fattuali da cui desume la natura demaniale dell’area o il suo uso pubblico. La sola affermazione della demanialità, priva di riscontro istruttorio e di esame delle ragioni del privato, integra difetto di motivazione e istruttoria incompleta. La cognizione sulla legittimità del provvedimento spetta al giudice amministrativo anche quando è controversa la proprietà del suolo, perché l’accertamento del carattere pubblico della strada costituisce presupposto dell’atto e non autonomo thema decidendum. Resta fermo che le controversie sulla proprietà pubblica o privata di una strada e sull’esistenza di diritti di uso pubblico su strada privata appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.

Il Fatto

Il Comune di Pizzo, all’esito di un sopralluogo, contesta al ricorrente di aver chiuso abusivamente un’area pubblica e di uso pubblico mediante due cancelli in ferro e gli ordina la rimozione, con ripristino della disponibilità del bene in favore della collettività. Il provvedimento afferma che l’area appartiene al demanio comunale e che comunque sussiste il potere di rimuovere i materiali ostativi al libero transito.

Il destinatario impugna l’ordinanza davanti al TAR, deducendo il difetto di giurisdizione, la mancata comunicazione di avvio del procedimento, la violazione dei termini di autotutela rispetto alla SCIA presentata nel 2017 e il difetto di motivazione quanto alla demanialità. Sostiene di aver acquistato l’area nel 1974 insieme all’abitazione e produce planimetrie catastali che la uniscono al fabbricato di proprietà. Il Comune non si costituisce.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via pregiudiziale l’eccezione di difetto di giurisdizione. Rileva che le controversie sulla proprietà pubblica o privata di una strada e sull’esistenza di diritti di uso pubblico su strada privata spettano al giudice ordinario, perché investono l’accertamento di diritti soggettivi. Diversa è l’ipotesi in cui il carattere pubblico della strada costituisca il presupposto del provvedimento contestato: in tal caso la cognizione resta del giudice amministrativo, richiamando TAR Campania – Napoli, Sez. VII, 2 agosto 2024, n. 4518 e Cons. Stato, Sez. VII, 23 settembre 2022, n. 8225. La questione è quindi respinta e il ricorso resta esaminabile nel merito.

Sul merito, il Tribunale accoglie il secondo e il quarto motivo, assorbendo gli altri. L’appartenenza della strada al demanio, o comunque il suo uso pubblico, è meramente affermata nel provvedimento, senza indicazione degli elementi fattuali che la fondano. L’amministrazione non spiega da quali riscontri ha tratto la necessità di ordinare la rimozione dei due cancelli.

Tale carenza assume rilievo particolare per la presenza delle rappresentazioni catastali prodotte dal ricorrente, in cui l’area risulta unita al fabbricato di sua proprietà. Si tratta di indizi documentali favorevoli alla tesi del privato, che imponevano una risposta argomentativa dell’amministrazione. Il Collegio sottolinea che la specifica indicazione degli elementi posti a base dell’ordine sarebbe stata tanto più necessaria proprio in ragione di tale contraddittorio documentale.

A ciò si aggiunge il mancato coinvolgimento del destinatario nella fase procedimentale. La pretermissione delle sue ragioni ha impedito l’esame delle difese e ha lasciato l’istruttoria in una condizione di approssimatezza e incompletezza. I due vizi concorrono, dunque, a fondare l’annullamento dell’ordinanza.

Il ricorso è accolto e l’ordinanza del 5 maggio 2022 è annullata. Le spese di lite sono compensate in ragione della peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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