Legami familiari e cointeressenze societarie fondano l’interdittiva antimafia (Cons. Stato n. 3402 del 30.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il pericolo di infiltrazione mafiosa che fonda l’informativa antimafia va accertato secondo un ragionamento induttivo di tipo probabilistico, che non richiede la certezza oltre ogni ragionevole dubbio, ma una prognosi assistita da attendibile grado di verosimiglianza, desunta da indizi gravi, precisi e concordanti, sì da rendere “più probabile che non” il condizionamento dell’attività d’impresa. Gli elementi indiziari vanno valutati globalmente, nel loro operare sinergico, e non in modo atomistico. Il sindacato giurisdizionale si arresta dinanzi ad errori o travisamenti di fatto evidenti e a profili di illogicità o irragionevolezza macroscopici, non potendosi sostituire una diversa valutazione a quella dell’autorità competente. È irrilevante che gli esponenti dell’impresa siano incensurati, poiché l’interdittiva non ha natura sanzionatoria. La legittimità dell’interdittiva impone il ritiro vincolato dei titoli abilitativi.

Il Fatto

Una società di capitali, operante nel settore dello stoccaggio di gas naturale liquido, impugna l’informativa interdittiva adottata dal Prefetto. La misura si fonda su una rete di legami familiari e di cointeressenze societarie riconducibili al clan di riferimento territoriale. Per effetto dell’informativa, il Comune revoca i titoli edilizi e autorizzativi già rilasciati e ne dispone la successiva rimozione.

La società ricorre dinanzi al TAR Campania, che con la sentenza n. 2773 del 2 aprile 2025 respinge il ricorso e i motivi aggiunti, ritenendo legittima la prognosi di pericolosità. Propone appello articolando plurimi motivi: omissione del contraddittorio procedimentale, censure al quadro indiziario, diniego delle misure di prevenzione collaborativa, illegittimità derivata degli atti comunali.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama i canoni ermeneutici della materia. Gli elementi posti a base dell’informativa non si leggono in visione atomistica, ma nel loro insieme, così da trarre un quadro complessivo da cui inferire il possibile condizionamento della libera attività concorrenziale dell’impresa. È ribadita l’autonomia tra indagine penale e procedimento amministrativo, data la funzione preventiva e non inquisitoria di quest’ultimo.

Sull’omissione del contraddittorio ex art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011, la Sezione riconosce l’onere di motivare sulle specifiche esigenze di celerità, che non possono coincidere con il quadro indiziario né con la finalità della misura. Tali esigenze, tuttavia, non costituiscono regola assoluta: il richiamo alla gravità del quadro indiziario e lo svolgimento di attività in corso possono fondare la scelta, come affermato da Cons. Stato, Sez. III, n. 4716 del 2024. Nel caso concreto il Prefetto ha valorizzato il contesto territoriale, segnato dallo scioglimento del Comune per infiltrazioni mafiose.

Le censure al quadro indiziario sono respinte. Errori di fatto su circostanze specifiche non provano l’illegittimità complessiva, se non investono elementi decisivi. La prognosi non si fonda sui soli rapporti di parentela, emergendo una congerie di legami economici e materiali. La Sezione richiama la giurisprudenza sul ragionamento induttivo probabilistico (Cons. Stato, Sez. III, n. 758 del 2019; n. 1743 del 2016; n. 3338 del 2023). La conflittualità con il gruppo familiare non depotenzia il quadro, potendo anzi suffragare l’ipotesi di permeabilità dell’impresa.

Sul diniego delle misure di prevenzione collaborativa ex art. 94-bis, la motivazione prefettizia è adeguata: l’intensità del rischio consente una motivazione sintetica (Cons. Stato, Sez. III, n. 7560 del 2025; n. 2654 del 2025). La sopravvenuta ammissione al controllo giudiziario non dimostra l’erroneità della valutazione prefettizia, diversa essendo la natura statica dell’una e dinamica dell’altra.

Quanto agli atti comunali, la revoca dei titoli edilizi è conseguenza logica e vincolata dell’interdittiva, secondo la giurisprudenza richiamata (Adunanza plenaria n. 3 del 2018; n. 23 del 2020; n. 14 del 2021). L’appello è pertanto respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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