Società mista in house e remunerazione delle prestazioni rese al SSN (Cons. Stato n. 3403 del 30.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le prestazioni sanitarie erogate da una società mista a prevalente partecipazione pubblica costituita ai sensi dell’art. 9-bis d.lgs. n. 502/1992 per un progetto di sperimentazione gestionale non sono rese sine titulo quando la sperimentazione sia stata dichiarata conclusa ma la società non sia ancora stata liquidata. Tali prestazioni proseguono, infatti, per mezzo della stessa società in-house di cui l’azienda sanitaria detiene il controllo, con conseguente estraneità al circuito autorizzazione-accreditamento-contratto ex art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992. La remunerazione non può quindi essere ridotta in via approssimativa e forfetaria: la decurtazione tariffaria applicata senza indicazione delle coordinate normative e senza istruttoria è illegittima per difetto di motivazione e di istruttoria, dovendo il quantum garantire quantomeno la copertura dei costi di produzione secondo i parametri del DM 15 aprile 1994 e del d.lgs. n. 502/1992.

Il Fatto

Una società a forma mista pubblico-privato è stata costituita nel 2009 ai sensi dell’art. 9-bis d.lgs. n. 509/1992 e della normativa regionale, con una quota del 51% detenuta dall’azienda sanitaria e il restante 49% da una casa di cura privata, per realizzare un progetto di radioterapia-radiochirurgia stereotassica. Con delibera regionale del 2016 il progetto di sperimentazione gestionale viene dichiarato definitivamente concluso.

Nel periodo compreso tra giugno 2016 e febbraio 2017 la società continua a erogare prestazioni, pur essendo ancora priva di accreditamento, conseguito solo in quest’ultimo mese. A conclusione dei lavori di un tavolo tecnico, l’azienda sanitaria riconosce l’avvenuta erogazione ma riduce le tariffe regionali del 27%. La società impugna gli atti davanti al TAR Campania, che accoglie il ricorso annullandoli per difetto di istruttoria e di motivazione. Propone appello l’azienda sanitaria.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo dell’appellante sostiene che, in assenza di accreditamento e di accordo contrattuale, le prestazioni sarebbero state rese in regime di libero mercato, con conseguente diritto al solo rimborso dei costi e non all’utile d’impresa. Il Consiglio di Stato respinge la tesi muovendo dalla qualificazione della società come in-house, richiamando Cons. Stato, ad. pl., 3 marzo 2008, n. 1: la costituzione di simili società è consentita solo per i progetti di sperimentazione dell’art. 9-bis e resta estranea al circuito autorizzazione-accreditamento-contratto.

La Corte rileva che le prestazioni sono state rese dalla stessa società mista di cui l’azienda sanitaria deteneva la quota maggioritaria, in prosecuzione dell’attività dopo la chiusura della sperimentazione. L’erogazione è proseguita finché, con delibera del febbraio 2017, l’azienda ha dichiarato conclusa la sperimentazione proprio «al fine di cristallizzare l’aspetto pubblicistico del rapporto». Il socio pubblico è uscito dalla compagine solo nel 2019, come accertato dal giudice ordinario con sentenza passata in cosa giudicata.

Ne consegue l’infondatezza della tesi secondo cui le prestazioni sarebbero state solo «consentite» o tollerate. Esse appaiono piuttosto volute dall’azienda per mezzo della società costituita ad hoc, stante la perdurante qualità di socio di controllo. La decisione del TAR, che ha ravvisato una prosecuzione scientemente consentita, merita quindi conferma.

Quanto al secondo motivo, la Corte conferma il difetto assoluto di motivazione e di istruttoria. Dagli atti impugnati non emerge su quali coordinate normative sia stata calcolata la decurtazione del 27%, criterio approssimativo e forfetario privo di riscontro istruttorio. Il criterio contrasta con i parametri inderogabili del DM 15 aprile 1994, che remunerano i costi di produzione già individuati dal Ministero della Salute e dalla Regione. L’appello è pertanto respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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