Spese di lite liquidate secondo parametri del D.M. 55/2014 senza importi simbolici (Cons. Stato n. 3407 del 30.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Anche nel giudizio amministrativo la regolazione delle spese deve avvenire alla stregua dei parametri dettati dal D.M. n. 55/2014, con decisione idonea a incidere sui rapporti tra le parti processuali e non sul distinto rapporto tra avvocato e cliente. Abrogato il sistema delle tariffe professionali per effetto dell’art. 9, comma 1, della legge n. 27/2012, i parametri e le soglie numeriche del decreto costituiscono criteri di orientamento della liquidazione e individuano la misura standard del valore della prestazione. Solo in caso di scostamento apprezzabile dai valori medi il giudice è tenuto a indicare i criteri seguiti. Il superamento dei valori minimi incontra il limite dell’art. 2233, comma 2, cod. civ., che preclude liquidazioni praticamente simboliche, non consone al decoro della professione. La serialità del contenzioso è elemento valutabile ai fini della determinazione del compenso.

Il Fatto

La parte appellante aveva agito in primo grado per l’esecuzione del giudicato formatosi su una pronuncia del Tribunale di Roma, che aveva riconosciuto il diritto al riallineamento della carriera ai sensi dell’art. 4, comma 3, del d.P.R. n. 399/1988 con decorrenza dal 1° gennaio 2019 e aveva condannato il Ministero al pagamento degli arretrati e delle differenze stipendiali.

Il TAR Lazio aveva accolto la domanda e liquidato le spese di lite in misura inferiore ai minimi previsti dal D.M. n. 55/2014. Avverso tale capo la parte ha proposto appello, deducendo la violazione dell’art. 91 cod. proc. civ. in combinato disposto con l’art. 2233 cod. civ. e la falsa applicazione del decreto ministeriale, chiedendo la rifusione delle spese del primo grado nella misura di euro 4.427,00.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama la propria giurisprudenza, da ultimo le pronunce Cons. St., sez. VII, n. 9635/2025 e n. 2353/2026, per affermare che anche nel processo amministrativo il giudice deve regolare le spese avendo riguardo ai parametri generali del D.M. n. 55/2014, senza incidere sul differente e autonomo rapporto tra difensore e assistito, come chiarito da Cass. civ., sez. II, n. 17613 del 2024.

L’art. 4, comma 1, del D.M. n. 55/2014 impone di valutare le peculiarità del caso concreto: caratteristiche, urgenza e pregio dell’attività prestata, importanza, natura, difficoltà e valore dell’affare, condizioni soggettive del cliente, risultati conseguiti, numero e complessità delle questioni trattate.

Il sistema delle tariffe professionali è stato abrogato dall’art. 9, comma 1, della legge n. 27/2012, di conversione del d.l. n. 1/2012. Non sussiste più, dunque, il vincolo legale di inderogabilità dei minimi tariffari previsto dall’art. 24 della legge n. 794/1942. I parametri e le soglie numeriche del decreto, con i relativi aumenti e diminuzioni, operano come criteri di orientamento e individuano la misura economica standard della prestazione.

Ne deriva che solo in caso di scostamento apprezzabile dai valori medi il giudice deve esplicitare i criteri seguiti, fermo il limite dell’art. 2233, comma 2, cod. civ., che vieta somme praticamente simboliche. La disciplina del decreto non impedisce di valorizzare la particolarità del caso ai fini della compensazione, integrale o parziale, delle spese, come chiarito da Cons. St., sez. VI, n. 3345 del 2021.

La pretesa dell’appellante è accolta nella misura di euro 1.000,00, da distrarre in favore del procuratore antistatario, risultando eccessiva la somma richiesta di euro 4.427,00: il ricorso non presenta particolare complessità ed è connotato da elevata serialità rispetto ad altri ricorsi per ottemperanza proposti dallo stesso difensore per le medesime questioni, di pronta risoluzione. La serialità è elemento da considerare nella liquidazione, secondo Cons. St., sez. VII, n. 5201 del 2025. Le spese del grado di appello sono compensate, con refusione del contributo unificato ove versato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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