Legificazione del regolamento sui contributi alle emittenti locali e riparto integrale (Cons. Stato n. 4555 del 05.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 4-bis del d.l. n. 91/2018, nel richiamare il d.P.R. n. 146/2017 con la locuzione «da intendersi qui integralmente riportato», opera un rinvio recettizio che eleva al rango primario tutte le norme regolamentari, nessuna esclusa. La legificazione non è limitata all’annualità 2019, ma assume carattere stabile e opera dalla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 108/2018. Ne consegue che le disposizioni del regolamento, divenute di rango legislativo, non sono sindacabili dal giudice amministrativo, essendo riservata alla Corte costituzionale la verifica di legittimità. Il giudicato di annullamento formatosi su una norma regolamentare spiega efficacia solo fino al momento della sua legificazione.

Il Fatto

Alcune emittenti televisive locali a carattere commerciale impugnavano davanti al TAR Lazio il decreto ministeriale con cui era stata approvata la graduatoria definitiva per i contributi dell’annualità 2022, unitamente agli atti presupposti. Esse contestavano l’applicazione del c.d. scalino preferenziale, che riservava il 95% delle risorse alle prime cento emittenti e il 5% alle altre, benché l’art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 146/2017 fosse stato annullato da precedenti pronunce della Sezione.

L’Amministrazione si difendeva sostenendo che l’art. 4-bis del d.l. n. 91/2018 avesse recepito integralmente il regolamento, conferendogli forza di legge. Il TAR accoglieva il ricorso, escludendo che la legificazione operasse oltre l’anno 2019. Le controinteressate collocate nei primi cento posti e il Ministero proponevano appello, chiedendo la riforma della sentenza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio riunisce i ricorsi e richiama la propria sentenza n. 5478/2025, resa a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 44/2025, che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Sezione. La questione preliminare riguarda la portata dell’intervento di legificazione.

La Corte costituzionale ha chiarito che il rinvio al d.P.R. n. 146/2017 è di carattere recettizio, desunto dalla locuzione «da intendersi qui integralmente riportato», e risponde a un’esigenza di linearità delle fonti. Il rinvio integrale a uno specifico regolamento investe tutte le norme in esso contenute. Quanto agli effetti temporali, la legificazione non è circoscritta all’anno 2019: l’inciso che la dispone è distante dalla modifica del regime transitorio e non ne condivide la perimetrazione. La volontà legislativa di «sbloccare» i fondi e di elevare a rango primario i criteri meritocratici conferma la lettura della disciplina come stabile.

Da ciò deriva che il provvedimento di approvazione della graduatoria del 21.12.2022, nel dare applicazione allo scalino preferenziale, risulta conforme a disposizioni di rango primario, sottratte al sindacato del giudice amministrativo. Cadono i due argomenti posti a base della sentenza appellata: la legificazione non è limitata al 2019 e l’illegittimità degli atti applicativi non può fondarsi sull’invalidità del regolamento accertata dalle sentenze n. 7878, n. 7880 e n. 7881 del 2022, poiché il giudicato copre l’illegittimità della norma regolamentare solo sino alla sua legificazione.

I motivi del ricorso introduttivo risultano pertanto infondati, avendo la Corte costituzionale escluso le violazioni degli artt. 77, 3, 24, 103, 111 e 113 Cost., nonché dell’art. 117, primo comma, Cost. in relazione agli artt. 6, 10 e 14 della C.E.D.U., ritenendo conforme a Costituzione un meccanismo volto a superare la logica del mero sostentamento delle emittenti. Gli appelli sono accolti e il ricorso di primo grado respinto, con compensazione delle spese del doppio grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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