Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e accertamento dell’illegittimità ai fini risarcitori (TAR Lombardia n. 323 del 09.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso il foglio di via obbligatorio diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando il provvedimento ha esaurito i propri effetti e il destinatario non ha più alcun collegamento con il territorio dal quale è stato allontanato, non essendo più attuale la lesione della sua posizione giuridica. L’art. 84, comma 4, cod. proc. amm. consente al giudice di desumere la carenza di interesse da fatti o atti univoci successivi alla proposizione del ricorso e dal comportamento delle parti. L’accertamento dell’illegittimità dell’atto ai soli fini risarcitori, ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., presuppone che la parte abbia proposto o manifestato la volontà di proporre l’azione risarcitoria, in ossequio al principio dispositivo. In difetto di tale richiesta il giudice non può procedere d’ufficio all’accertamento.

Il Fatto

La Questura di Milano, con provvedimento del 10.08.2021, ha ritenuto il ricorrente soggetto socialmente pericoloso, riconducendolo alla categoria di cui all’art. 1, comma 1, lettera c), d.lgs. n. 159/2011, e ha disposto il rimpatrio con foglio di via obbligatorio al comune di abituale dimora, con divieto di ritorno in Milano senza autorizzazione per un anno.

Il destinatario ha impugnato l’atto davanti al TAR Lombardia. La Sezione ha adottato un’ordinanza istruttoria sull’effettiva consistenza e riferibilità del fatto posto a fondamento del provvedimento e, con successiva ordinanza, ha respinto l’istanza cautelare sotto il profilo del fumus boni iuris. La Commissione per il gratuito patrocinio ha negato l’ammissione, ritenendo le pretese manifestamente infondate; il ricorrente ha proposto reclamo ai sensi dell’art. 126, comma 3, d.P.R. n. 115/2002. All’udienza del 24.01.2024 il difensore ha dato atto della sopravvenuta improcedibilità per carenza di interesse.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che il foglio di via obbligatorio ha ormai esplicato i propri effetti e che il ricorrente, secondo la relazione interna della Questura del 20.11.2023, non si è più manifestato nel territorio nazionale dal 02.07.2022. La dichiarazione del difensore e tali circostanze rendono il gravame non più lesivo della posizione del ricorrente.

Il ricorso è pertanto improcedibile ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., che consente di desumere dall’intervento di fatti o atti univoci successivi e dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse.

Il Tribunale esclude poi gli estremi per accertare l’illegittimità dell’atto ai fini risarcitori ex art. 34, comma 3, cod. proc. amm.. Il ricorrente non ha proposto né dedotto di voler proporre l’azione risarcitoria, manifestando così l’insussistenza dell’interesse all’accertamento. Il meccanismo dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm. presuppone, in base al principio dispositivo, che la parte manifesti l’interesse all’accertamento dell’illegittimità a fini risarcitori; in mancanza, il giudice non può procedere d’ufficio.

Quanto al reclamo avverso il diniego del gratuito patrocinio, il Collegio lo accoglie. Alla luce dei motivi di ricorso e dell’incombente istruttorio adottato dalla Sezione sulle incertezze in ordine alla consistenza e riferibilità del fatto, il gravame non appare manifestamente infondato ai sensi dell’art. 126, comma 3, d.P.R. n. 115/2002. In riforma della decisione della Commissione, dispone quindi l’ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato.

In considerazione della definizione in rito e dell’andamento complessivo del giudizio, il Collegio dispone la compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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