Sopravvenuto difetto di interesse e improcedibilità del ricorso (TAR Lombardia n. 435 del 19.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il venir meno dell’interesse alla decisione, per effetto di sopravvenienze che rendono inapplicabili gli atti impugnati, determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La declaratoria prescinde dall’esame del merito e si fonda sull’accertamento della cessazione della materia del contendere sul piano dell’interesse. La parte ricorrente può dichiarare il sopravvenuto difetto di interesse in udienza, prendendo atto delle difese avversarie. La compensazione delle spese trova giustificazione nell’andamento complessivo della vicenda e nella concorde richiesta delle parti.

Il Fatto

La società ricorrente gestisce una struttura sanitaria accreditata con il Servizio Sanitario regionale della Lombardia. Con ricorso notificato e depositato ha impugnato la DGR X/5118 del 29.04.2016, nella parte in cui, integrando le regole di gestione del sistema sociosanitario lombardo per il 2016, ha individuato i criteri per la definizione dell’appropriatezza riabilitativa delle prestazioni erogate nell’anno.

Con motivi aggiunti del 15 dicembre 2016 l’impugnazione è stata estesa alla circolare della Direzione Generale Welfare del 28 settembre 2016, recante chiarimenti applicativi della delibera. Si è costituita la Regione Lombardia, chiedendo il rigetto. In vista dell’udienza la Regione ha eccepito l’improcedibilità, rilevando che gli atti impugnati risultavano superati e non più applicabili per sopravvenienze intervenute nel corso del giudizio.

La Motivazione della Corte

All’udienza straordinaria del 16 febbraio 2024, svoltasi in videoconferenza, la difesa della ricorrente ha preso atto della dichiarazione regionale, ribadita in discussione, e ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione della causa. La difesa regionale ha aderito, concordando sulla compensazione delle spese di lite.

Il Collegio ha verificato, in virtù di quanto allegato e documentato dalle parti, la sussistenza dei presupposti per la declaratoria. La sopravvenuta inapplicabilità degli atti impugnati e la conseguente cessazione dell’interesse alla pronuncia di annullamento fondano l’improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.

Il Tribunale richiama sul punto il proprio orientamento, citando TAR Lombardia, Milano, V, 12-02-2024, n. 355, a conferma della riconducibilità della fattispecie al paradigma del sopravvenuto difetto di interesse. La questione giuridica non attiene al merito della legittimità della delibera regionale sui criteri di appropriatezza, ma esclusivamente alla permanenza dell’interesse alla decisione.

Quanto alle spese, il Collegio le ha compensate integralmente, valorizzando l’andamento complessivo della vicenda contenziosa e la concorde richiesta proveniente da entrambe le parti. Il dispositivo dichiara improcedibili ricorso e motivi aggiunti e ordina l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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