Legificazione del regolamento sui contributi radiotelevisivi e sindacato del giudice amministrativo (Cons. Stato n. 4379 del 03.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 4 bis del d.l. n. 91/2018, convertito con legge n. 108/2018, nel richiamare il d.P.R. n. 146/2017 con la locuzione «da intendersi qui integralmente riportato», opera un rinvio recettizio che eleva al rango primario l’intero complesso delle norme regolamentari, con novazione della fonte. La legificazione non è limitata all’annualità 2019, ma opera a regime dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. Ne consegue che le disposizioni del regolamento, divenute norme di rango legislativo, non sono sindacabili dal giudice amministrativo, essendo la relativa cognizione riservata alla Corte costituzionale. Il giudicato formatosi sull’annullamento della norma regolamentare copre l’illegittimità della stessa sino alla sua avvenuta legificazione, e non oltre.

Il Fatto

Una società emittente televisiva locale impugnava davanti al TAR Lazio il decreto direttoriale con cui il Ministero delle imprese e del made in Italy aveva approvato, per l’annualità 2022, la graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo pubblico per le emittenti televisive a carattere commerciale, unitamente agli allegati recanti gli importi spettanti. La ricorrente, collocatasi oltre la centesima posizione, contestava l’applicazione del c.d. scalino preferenziale di cui all’art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 146/2017, già annullato dal Consiglio di Stato con le sentenze n. 7878, n. 7880 e n. 7881 del 2022, e assumeva che l’amministrazione avesse erroneamente ritenuto la norma legificata dall’art. 4 bis del d.l. n. 91/2018.

Il TAR accoglieva il ricorso, escludendo che la legificazione operasse per l’annualità 2022 e ravvisando l’illegittimità degli atti applicativi fondati su normativa secondaria annullata. Le società controinteressate e il Ministero proponevano distinti appelli, riuniti dalla Sezione. Questa, con ordinanza n. 1422/2024, sollevava questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4 bis e dell’art. 13, comma 1 bis, del d.l. n. 145/2023; la Corte costituzionale, con sentenza n. 44/2025, le dichiarava non fondate.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua la questione preliminare nella portata dell’intervento di legificazione e la risolve alla luce della sentenza n. 44/2025. La Corte costituzionale ha chiarito che l’art. 4 bis ha operato un rinvio recettizio, desumibile dalla locuzione «da intendersi qui integralmente riportato», con novazione della fonte e elevazione della norma richiamata al rango primario. Il rinvio integrale a uno specifico regolamento investe tutte, nessuna esclusa, le norme in esso contenute.

Quanto agli effetti temporali, la Consulta ha ritenuto preferibile l’opzione della legificazione come disciplina stabile, e non limitata al solo anno 2019. L’inciso che opera il richiamo è distante dalla parte della disposizione che modifica il regime transitorio e non ne condivide la perimetrazione temporale. La volontà legislativa di «sbloccare» i fondi e di elevare a livello legislativo i criteri meritocratici emerge dai lavori preparatori. La legificazione produce effetti dalla data di entrata in vigore della legge n. 108/2018.

Da tali premesse il Collegio trae due conseguenze. Anzitutto, il provvedimento di approvazione della graduatoria del 21 dicembre 2022, nell’applicare lo scalino preferenziale, risulta conforme a disposizioni di rango primario, non sindacabili dal giudice amministrativo ma solo dalla Corte costituzionale. In secondo luogo, l’illegittimità degli atti applicativi non può più fondarsi sull’invalidità del regolamento sancita dalle sentenze n. 7878, n. 7880 e n. 7881 del 2022: il giudicato copre l’illegittimità della norma regolamentare sino alla sua legificazione, e non oltre.

Cadono così i due presupposti della pronuncia di primo grado. La Corte costituzionale ha inoltre escluso le violazioni degli artt. 77, 3, 24, 103, 111, 113 e 117 Cost. e dei parametri convenzionali evocati, ritenendo conforme a Costituzione un meccanismo integralmente disciplinato dalla norma statale. Gli appelli vanno pertanto accolti e il ricorso introduttivo respinto, con compensazione delle spese del doppio grado attesa la complessità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *