Ottemperanza al decreto di equa riparazione e limiti soggettivi del titolo esecutivo (TAR Puglia n. 1359 del 16.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al decreto di condanna del Ministero della Giustizia al pagamento dell’equa riparazione ai sensi della legge n. 89/2001, la legittimazione a chiedere l’esecuzione spetta solo al soggetto nel cui interesse la statuizione è stata pronunciata. Il ricorrente non può domandare l’ottemperanza delle somme liquidate in favore del difensore distrattario, che non ha agito in proprio. La sanzione di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non va irrogata quando il ritardo del debitore pubblico dipende da fattori ostativi, quali l’elevato numero di domande omogenee e la difficoltà di reperire la provvista di bilancio. La rivalutazione monetaria del debito di valuta presuppone la prova del maggiore danno ex art. 1224, comma 2, cod. civ..
Il Fatto
La ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 112 e ss. cod. proc. amm. per ottenere l’ottemperanza al decreto con cui la Corte d’Appello di Lecce, in sede di equa riparazione, ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di € 4.000,00 in suo favore e delle spese del procedimento in favore del difensore antistatario. Deducendo il mancato adempimento spontaneo, ha chiesto la condanna dell’Amministrazione alle somme dovute, oltre interessi e rivalutazione, la penalità di mora e la nomina di un commissario ad acta.
Il Ministero si è costituito, eccependo la mancata prova della notifica del titolo esecutivo e il mancato decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il Collegio ha poi sollevato d’ufficio, con ordinanza istruttoria, due profili di possibile inammissibilità: la mancanza di asseverazione della copia informatica del titolo imposta dall’art. 136, comma 2-ter, cod. proc. amm. e le modalità di trasmissione della dichiarazione ex art. 5-sexies della legge n. 89/2001.
La Motivazione della Corte
Il Collegio conferma anzitutto la regolarità in rito del ricorso. Il decreto azionato ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi e valore di cosa giudicata, è stato notificato al Ministero e non opposto. Quanto all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il termine di 120 giorni è decorso infruttuosamente: la documentazione prova che l’Amministrazione ha ricevuto copia del decreto ed è venuta a conoscenza dell’obbligo di adempimento, con sanatoria di eventuali nullità della notifica.
Superati sono anche i rilievi sull’art. 5-sexies. Le modalità di trasmissione delle dichiarazioni sono state precisate solo successivamente all’invio effettuato, e il Ministero non ha mai contestato la ricezione. È inoltre decorso il termine di sei mesi dalla trasmissione senza pagamento.
Nel merito, il Tribunale opera una distinzione rilevante. Il decreto condanna il Ministero al pagamento di somme non solo in favore della ricorrente, ma anche del difensore distrattario. Questi non ha agito in proprio nel giudizio, proposto solo nell’interesse della ricorrente: costei non vanta alcun titolo per chiedere l’ottemperanza delle somme riconosciute unicamente al difensore. L’accoglimento resta quindi limitato alle pretese di diretta spettanza della ricorrente, con esclusione delle ulteriori statuizioni.
La rivalutazione monetaria è rigettata. In presenza di un debito di valuta, come l’indennizzo ex legge n. 89/2001, essa può essere accordata solo se sia allegato e provato, ai sensi dell’art. 1224, comma 2, cod. civ., un maggiore danno rispetto a quello coperto dagli interessi, onere non assolto.
Quanto alla sanzione ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il Collegio richiama la Adunanza Plenaria n. 15/2014: il giudice dell’ottemperanza dispone di ampio potere discrezionale nel valutare le ragioni ostative addotte dal debitore pubblico. Nella specie, il ritardo si ricollega all’esigenza di evadere un considerevole numero di domande omogenee e alla difficoltà di reperire la provvista sui capitoli di bilancio: circostanze che giustificano il rigetto della penalità. Il Tribunale ordina comunque l’esecuzione nel termine di 90 giorni e nomina, per il caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta, senza compenso in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Le spese sono compensate, con salvezza delle spese vive accessorie.
Nota della Redazione
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