Legificazione regolamento contributo emittenti locali e sindacato giudice amministrativo (Cons. Stato n. 5678 del 01.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 4-bis del decreto-legge n. 91 del 2018, nel richiamare il d.P.R. n. 146 del 2017 con la locuzione «da intendersi qui integralmente riportato», opera un rinvio recettizio che eleva al rango primario tutte le norme del regolamento, nessuna esclusa. La legificazione produce effetti dalla data di entrata in vigore della disposizione e non è circoscritta alla sola annualità 2019. Ne consegue che gli atti applicativi del c.d. scalino preferenziale non sono sindacabili dal giudice amministrativo, essendo la relativa disciplina riservata al controllo della Corte costituzionale. Il giudicato di annullamento del regolamento copre l’illegittimità della norma regolamentare solo fino alla sua legificazione.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava davanti al TAR Lazio il decreto ministeriale del 14 ottobre 2019, con cui era stata approvata la graduatoria definitiva delle domande ammesse, per l’anno 2018, al contributo previsto dall’art. 5, comma 6, del d.P.R. n. 146 del 2017 in favore delle emittenti televisive commerciali. La ricorrente contestava il peso attribuito ai dati di ascolto Auditel e il c.d. scalino preferenziale dell’art. 6, comma 2, del decreto, che riserva ai primi cento classificati il 95% dello stanziamento.
Il TAR, con sentenza n. 14140 del 2023, dichiarava in parte improcedibile il ricorso, accoglieva le censure sul decreto applicativo e riteneva la legificazione operante per la sola annualità 2019. Avverso tale pronuncia proponevano appello la società controinteressata e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
La Motivazione della Corte
Il Collegio riunisce i giudizi e affronta in via preliminare l’istanza di integrazione del contraddittorio per pubblici proclami. La ritiene non necessaria: il ricorso di primo grado è manifestamente infondato, sicché la decisione esclude ogni lesione nella sfera giuridica dei controinteressati.
Nel merito, il Consiglio di Stato richiama la sentenza n. 44 del 2025 della Corte costituzionale e ne condivide le statuizioni. Il rinvio contenuto nell’art. 4-bis ha carattere recettizio e realizza una novazione della fonte, elevando la norma richiamata al rango primario. La Corte costituzionale ha escluso che la legificazione fosse limitata al solo anno 2019, valorizzando il dato testuale e l’esigenza di linearità delle fonti.
Da ciò discende che il provvedimento di approvazione della graduatoria, nel dare applicazione al meccanismo dello scalino preferenziale, risulta conforme a disposizioni di rango primario, sottratte al sindacato del giudice amministrativo. Cadono i due argomenti posti a base della pronuncia di primo grado: la legificazione ha interessato anche l’annualità 2018 e non è predicabile un’illegittimità degli atti applicativi per l’invalidità del regolamento già annullato con le sentenze n. 7878, n. 7880 e n. 7881 del 2022, poiché quel giudicato copre l’illegittimità della norma regolamentare solo fino alla legificazione.
Le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4-bis, divenute rilevanti, sono manifestamente infondate alla luce della sentenza n. 44 del 2025, che ha escluso la violazione degli artt. 3, 21, 41, 77, 111, 113 e 117 della Costituzione. Gli appelli sono pertanto accolti e il ricorso introduttivo respinto; le spese del doppio grado sono compensate.
Nota della Redazione
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