Commissione concorsuale rinnovata e sostituto ad acta: legittima la nomina (TAR Sardegna n. 78 del 31.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La nomina di un dirigente quale sostituto ad acta per la ricostituzione della commissione esaminatrice, dopo le dimissioni in blocco dei componenti per sopravvenuta incompatibilità, è legittima quando il vice segretario non sia in grado di assumere la presidenza per il carattere non gestionale della funzione vicaria. La presidenza della commissione da parte del segretario generale o del vice segretario costituisce regola derogabile, non imposta in via assoluta dal regolamento comunale. Lo svolgimento della seduta di insediamento in collegamento telematico da remoto non è vietato, purché sia garantita la presenza simultanea di tutti i componenti e la tracciabilità delle comunicazioni. La dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità resa dopo l’espletamento delle prove costituisce sanatoria di una mera irregolarità formale, ove non sia provato un vizio concreto della procedura.

Il Fatto

Il ricorrente partecipa al concorso pubblico bandito da un Comune per la copertura di un posto dirigenziale. All’esito dei titoli e delle prove scritte si colloca al primo posto. La prova orale, inizialmente fissata, viene rinviata e successivamente tenuta dinanzi a una commissione rinnovata, dopo che i componenti originari si erano dimessi in blocco per sopravvenuta incompatibilità.

Il colloquio si conclude negativamente, con un punteggio insufficiente, e nessun candidato supera la selezione. Il ricorrente impugna il decreto sindacale di nomina del sostituto ad acta, la determinazione di nomina della nuova commissione, i verbali delle sedute e la determinazione conclusiva, deducendo quattro motivi. Il Comune resiste chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo verte sulla presidenza della commissione. Il ricorrente sostiene che la dirigente del settore competente, per statuto e regolamento individuata quale vice segretario, avrebbe dovuto designare se stessa presidente e nominare i membri esperti. Il Collegio rileva che la dirigente non riveste la funzione vicaria, attribuita con decreto sindacale a un altro soggetto.

L’art. 17 del Regolamento non impone in via assoluta l’individuazione del vice segretario nel dirigente del settore Affari Istituzionali, limitandosi a prevederlo “di norma”. Il settore, peraltro, non esiste più a seguito della riorganizzazione dell’ente. La funzione vicaria è svolta, entro i limiti tracciati dal parere del Consiglio dell’Ordine e dalla decisione del Consiglio Nazionale Forense n. 117 del 2017, con esclusione di ogni attività operativa di carattere gestionale.

Accertata l’incompatibilità del segretario generale a conservare la presidenza e l’impossibilità del vice segretario di assumere un ruolo gestionale, la nomina di un sostituto ad acta per la designazione dei nuovi commissari risulta legittima. Il primo motivo è respinto.

Il secondo motivo concerne l’insediamento da remoto. Il Collegio esclude la pertinenza dell’art. 71, comma 10, del Regolamento, poiché la commissione ha sempre operato con la presenza simultanea di tutti i componenti. Il collegamento telematico costituisce modalità consentita, ai sensi dell’art. 249 del d.l. n. 34/2020 e dell’art. 3-bis della legge n. 241/1990, senza che rilevi il venir meno della normativa emergenziale.

Il terzo motivo riguarda la dichiarazione di incompatibilità dei commissari. Il Collegio aderisce all’orientamento secondo cui l’omessa dichiarazione anticipata integra un’irregolarità formale sanabile, richiamando Cons. Stato, Sez. VI, nn. 1557-1558 e 1670/2009. Nel caso concreto le dichiarazioni sono state rese ex post e non è stato allegato alcun vizio concreto della procedura.

Il quarto motivo attiene alla mancata valutazione della prova psicoattitudinale. Il Collegio osserva che il punteggio insufficiente conseguito al colloquio esclude ogni utilità di una valutazione ulteriore, con difetto di interesse; nel merito, l’art. 10 del bando prevede la prova come autonoma rispetto al superamento della prova orale. Il ricorso è integralmente respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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