Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Marche n. 554 del 01.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo e non eseguito, decorso il termine di cui all’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, il giudice amministrativo dichiara l’inottemperanza e ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato, assegnando un termine congruo. L’inerzia serbata dalla parte pubblica, costituitasi solo formalmente e senza opporre ragioni contrarie, conferma la fondatezza della pretesa esecutiva. Per il caso di perdurante inerzia è nominato commissario ad acta, con il compito di adottare ogni atto necessario all’adempimento, ivi comprese variazioni di bilancio e stipula di mutui. La richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm. va invece rigettata quando non ricorrano particolari motivi di dubbio sul sollecito adempimento e la sola nomina del commissario assolva funzione acceleratoria. Le spese seguono la soccombenza e si distraggono in favore dei difensori antistatari.

Il Fatto

Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale Ordinario di Fermo, con la sentenza n. 86/2024 del 24.04.2024, ha riconosciuto alla ricorrente il diritto di fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’assegnazione delle somme ivi indicate per gli anni scolastici accertati, con condanna alle spese distratte in favore del procuratore antistatario.

La sentenza è passata in cosa giudicata, come attestato dalla cancelleria del Tribunale in data 14 febbraio 2025. L’amministrazione non ha eseguito il titolo. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Marche, chiedendo il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito con memoria formale. All’udienza camerale del 12 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto la procedibilità del ricorso. Rileva che tra la notifica della sentenza all’amministrazione e la proposizione del ricorso è decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. La condizione di procedibilità è dunque integrata.

Nel merito il ricorso è fondato, perché il titolo indicato in epigrafe non è stato eseguito. Il Tribunale valorizza un dato processuale preciso: la parte pubblica, costituitasi solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa. Il silenzio dell’amministrazione, a fronte dei presupposti di legge e del decorso del termine, conferma l’inottemperanza.

Il Collegio dichiara pertanto l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte. Assegna il termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. La scansione temporale è rigorosa e funzionale all’effettività della tutela.

Per il caso di inutile decorso del termine, è nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali del Ministero. Il commissario assume le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato, e provvede entro i successivi centoventi giorni adottando ogni atto necessario, comprese variazioni di bilancio e stipulazione di mutui, anche tramite funzionario delegato e avvalendosi della struttura organizzativa regionale.

Il Tribunale rigetta invece la domanda di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm.. Non ravvisa particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e ritiene sufficiente, in funzione acceleratoria, la sola nomina del commissario. Quanto alle spese, l’inadempimento non è controverso al momento della proposizione del ricorso: l’amministrazione è condannata al pagamento, con distrazione in favore dei difensori antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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