Carenza di organico e turni Polizia Penitenziaria non giustificano condanna (TAR Calabria n. 1462 del 15.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo non può accogliere la domanda con cui i dipendenti della Polizia Penitenziaria chiedano la condanna dell’amministrazione all’adozione di misure organizzative generali, quali il ripianamento della pianta organica, la rimodulazione dei turni su sei ore o la copertura di un singolo posto per turno. Il divieto di pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati, sancito dall’art. 34, comma 2, cod. proc. amm., ha portata generale e si applica anche alla giurisdizione esclusiva in materia di rapporto di lavoro pubblico. La genericità delle allegazioni, l’assenza di prova del danno e l’impugnazione collettiva indistinta da parte di dipendenti con ruoli diversi rendono inammissibili le domande di accertamento e risarcitorie.
Il Fatto
I ricorrenti, dipendenti della Polizia Penitenziaria in servizio presso una casa circondariale, hanno agito davanti al TAR Calabria lamentando una situazione di disagio lavorativo pluriennale dovuta alla cronica carenza di organico. Hanno dedotto la programmazione dei servizi su tre quadranti orari anziché quattro, il superamento delle otto ore, la copertura contemporanea di più posti nel medesimo turno e la mancata adozione di misure correttive.
Chiedevano l’annullamento della nota con cui la Direttrice dell’istituto aveva risposto alla diffida, l’accertamento della condotta inadempiente del datore di lavoro ex art. 2087 cod. civ. e d.lgs. n. 81/2008, la condanna alla cessazione di tale condotta e il risarcimento del danno da stress lavoro-correlato. L’amministrazione eccepiva l’inammissibilità della domanda di annullamento e l’infondatezza del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie l’eccezione sull’atto impugnato: la nota della Direttrice non ha natura provvedimentale e non è lesiva, costituendo una semplice risposta dialogica alla diffida. Nessun pregiudizio deriva dunque dalla sua comunicazione.
Nel merito, le domande di accertamento e risarcitorie sono generiche. I ricorrenti rappresentano una difficoltà lavorativa complessiva senza indicare specifici comportamenti o atti riconducibili all’amministrazione. Quanto al danno, manca allegazione e prova per ciascun ricorrente: la domanda risarcitoria è riferita indistintamente a tutti, non è quantificata e non è corredata da certificazioni mediche o consulenze di parte.
Il Tribunale rileva inoltre l’inammissibilità dell’impugnazione collettiva: i ricorrenti rivestono ruoli diversi e, in assenza di indicazioni, non è possibile verificare a quali di essi siano riferibili le violazioni denunciate. La nota della Direttrice aveva peraltro negato le violazioni per le cariche fisse e per il nucleo traduzioni, senza contestazione efficace.
Sulla domanda di condanna all’adozione di misure organizzative, il Collegio richiama l’art. 34, comma 2, cod. proc. amm., che vieta al giudice di pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati. La norma ha portata generale e si applica, secondo il richiamo a Cons. Stato, Ad. plenaria, 29 luglio 2011, n. 15 e a TAR Campania n. 6683 del 29 novembre 2024, anche alla giurisdizione esclusiva. Nel rapporto di lavoro pubblico i poteri del datore sono funzionalizzati all’interesse pubblico: la condanna a ripianare l’organico o a rimodulare i servizi inciderebbe su determinazioni ampiamente discrezionali, in violazione del principio di separazione dei poteri.
Il ricorso è pertanto dichiarato in parte inammissibile e respinto per il resto. La natura dei diritti e degli interessi coinvolti giustifica la compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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