La legittimazione dell’amministrazione penitenziaria al reclamo senza patrocinio (Cass. pen. Sez. 1 n. 11561 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il reclamo-impugnazione di cui all’art. 35-bis, comma 4, ord. pen. può essere proposto dall’amministrazione penitenziaria direttamente, senza il patrocinio e l’assistenza dell’Avvocatura dello Stato, non ricorrendo un’ipotesi di patrocinio obbligatorio. La natura pubblicistica della funzione svolta e il ruolo assunto dall’amministrazione nel procedimento di sorveglianza impongono di escludere l’applicabilità delle disposizioni sul ministero del difensore, in considerazione del carattere unitario del procedimento delineato dall’art. 35-bis ord. pen. che legittima la costituzione informale anche nella fase del reclamo avanti al tribunale di sorveglianza.
Il Fatto
Un detenuto sottoposto al regime differenziato di cui all’art. 41-bis ord. pen. aveva proposto reclamo avverso la disciplina che limitava l’utilizzo di fornello a gas e pentolame all’interno della cella, chiedendo di poterne disporre per l’intera giornata come i detenuti comuni. Il magistrato di sorveglianza aveva accolto l’istanza, adeguando il trattamento alla richiesta del reclamante.
Il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria aveva impugnato il provvedimento, ma il tribunale di sorveglianza ne aveva dichiarato l’inammissibilità, ritenendo che l’atto dovesse essere redatto dall’Avvocatura dello Stato e non personalmente da un funzionario dell’amministrazione. Avverso tale declaratoria il Ministero della Giustizia aveva proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, preliminare e assorbente, osservando come il tribunale di sorveglianza avesse applicato un orientamento ormai superato dalle Sezioni Unite n. 3775 del 2018, che hanno riconosciuto all’amministrazione penitenziaria la legittimazione a impugnare autonomamente le ordinanze dei magistrati di sorveglianza.
Il principio affermato si fonda sul carattere unitario del procedimento giurisdizionale di sorveglianza: la possibilità di costituzione informale prevista dall’art. 35-bis, comma 1, ord. pen. per la fase avanti al magistrato di sorveglianza deve ritenersi immanente anche nella successiva fase del reclamo-impugnazione regolata dal comma 4, non potendo l’amministrazione essere gravata da un onere di assistenza tecnica che il legislatore non ha previsto per la prima fase del medesimo procedimento.
Il provvedimento impugnato è stato quindi annullato con rinvio al tribunale di sorveglianza per nuovo esame, restando assorbito il secondo motivo di ricorso concernente il merito della disciplina dei tempi di cottura dei cibi nel circuito di cui all’art. 41-bis ord. pen.
Nota della Redazione
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