Legittimazione del cliente finale e obbligo di motivazione sugli oneri di sistema (TAR Lombardia n. 3020 del 04.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il cliente finale allacciato alla rete di distribuzione del gas è legittimato a impugnare gli atti di regolazione tariffaria di ARERA che determinano la componente CRVst, poiché questa integra un onere di sistema non negoziabile che incide direttamente sulla bolletta e colloca il destinatario in posizione differenziata rispetto al quisque de populo. L’Autorità che ridefinisce autonomamente le tariffe è tenuta a motivare adeguatamente la scelta di posporre nel tempo la riduzione della componente quando essa stessa abbia certificato il sovradimensionamento della tariffa rispetto al fabbisogno di gettito. L’annullamento dell’atto di conferma della tariffa non produce la riespansione della tariffa precedente, ma impone all’Autorità di ridefinire la componente per il periodo considerato. Il sindacato sulla discrezionalità tecnica resta nei limiti della verifica della plausibilità della scelta, gravando sul ricorrente l’onere di dimostrare l’errore di calcolo.

Il Fatto

Una società capogruppo di imprese industriali operanti nella produzione di pannelli truciolari, proprietarie di stabilimenti allacciati alla rete di distribuzione del gas, ha impugnato davanti al TAR Lombardia tre delibere di ARERA che avevano aggiornato la componente CRVst della tariffa di trasporto. La ricorrente, in qualità di impresa gasivora e consumatore finale, contestava la conferma del valore della componente e la sua successiva rideterminazione al rialzo, deducendo difetto di istruttoria, contraddittorietà e violazione dei principi di concorrenza e proporzionalità.

ARERA e la società di trasporto eccepivano il difetto di legittimazione attiva del cliente finale e la mancata impugnazione degli atti presupposti, chiedendo comunque la reiezione nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di legittimazione, richiamando la tripartizione delle condizioni dell’azione amministrativa delineata da Cons. Stato, Ad. Plen. n. 9 del 2014. La componente CRVst costituisce un onere di sistema che le imprese di trasporto versano alla Cassa e che entra obbligatoriamente nella tariffa finale; l’impossibilità di una libera negoziazione radica la legittimazione processuale del destinatario della bolletta, titolare di una posizione qualificata.

Nel merito, il primo motivo del ricorso introduttivo è parzialmente fondato. La delibera n. 297/2023 risulta carente di motivazione là dove conferma la tariffa per il periodo 1 luglio – 30 settembre 2023, perché la stessa ARERA aveva certificato il sovradimensionamento delle componenti CRVbl e CRVst a fronte del miglioramento dei prezzi all’ingrosso. Su ARERA gravava l’onere di spiegare la scelta di rinviare la riduzione al 1 gennaio 2024.

Il Collegio ritiene invece infondata la censura relativa alla fissazione della componente a 3,50 centesimi dal 2024: la ricorrente non individua la norma che imporrebbe una correlazione immediata tra prezzo del gas e valore della componente, e il Delta in out non è un valore fisso ma uno solo degli elementi di calcolo. Sul punto il giudice amministrativo esercita un sindacato di plausibilità della scelta tecnica, richiamando Cons. Stato, Sez. VI, n. 10624 del 2022.

Quanto alla dedotta disparità tra imprese allacciate alla rete di distribuzione e imprese collegate alla rete di trasporto, il Tribunale osserva che la differenza di prelievo discende dal diverso metodo di approvvigionamento scelto dall’impresa, e che le censure finiscono per rimettere in discussione la delibera istitutiva n. 782/2017, non impugnata nei termini. Analoghe ragioni sostengono l’inammissibilità e l’infondatezza dei motivi aggiunti. Le spese sono compensate per soccombenza reciproca.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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