Variante PGT e convenzione scaduta: nessun affidamento qualificato del privato (TAR Lombardia n. 1570 del 21.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di pianificazione urbanistica il Comune conserva un’ampia discrezionalità e la posizione del privato recede rispetto alle scelte di merito, sindacabili solo per arbitrarietà o irragionevolezza manifeste o per travisamento dei fatti, salvo che sussista un affidamento qualificato. Tale affidamento può fondarsi su una convenzione di lottizzazione o su un accordo equivalente, purché valido ed efficace al momento dell’adozione del nuovo strumento. La convenzione che modifichi una precedente lottizzazione senza prevedere un proprio termine di durata non ne espande l’efficacia temporale oltre il limite legale, inderogabile anche per accordo delle parti. Decaduta la convenzione, la diversa destinazione impressa all’area non impone all’Amministrazione un onere motivazionale rafforzato, essendo sufficiente il richiamo alle linee generali del piano.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato la delibera del Consiglio Comunale con cui è stata approvata una variante parziale al PGT, nella parte in cui ha ricondotto a destinazione agricola un’area in precedenza edificabile, unitamente agli atti presupposti e alla delibera di adozione. Ha chiesto l’annullamento e la condanna al risarcimento dei danni.

La società aveva acquistato l’area nel 2010 e aveva ottenuto, nel 2015, l’autorizzazione al trasferimento di volumetria tra due aree di sua proprietà, poi disciplinato da una convenzione stipulata nel maggio 2015, modificativa della precedente convenzione di lottizzazione del 2008. Ha dedotto il contrasto della variante con gli accordi negoziali ancora efficaci e con l’affidamento ingenerato, oltre alla carenza di istruttoria e al contrasto con gli obiettivi di riduzione del consumo di suolo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente i primi due motivi, incentrati sul preteso contrasto tra la variante e gli accordi negoziali. La tesi della ricorrente è che la convenzione del 2015, priva di un termine proprio, dovesse considerarsi di durata decennale e dunque ancora efficace alla data di adozione della variante.

Il Tribunale legge diversamente il dato testuale. La convenzione del 2015 si innesta su quella del 2008 limitandosi a modificare il contenuto quanto allo spostamento di volumetria, senza nulla disporre sulla durata, salvo richiamarne la perdurante efficacia. Il richiamo all’art. 14, comma 2, L.R. Lombardia n. 12/2005 conferma che le parti non intendevano modificare il termine della convenzione originaria. Questa, stipulata nel 2008 per sei anni e prorogata ex lege di tre ai sensi dell’art. 30, comma 3-bis, d.l. n. 69/2013, era scaduta nel marzo 2017: alla data della variante, nel 2020, era dunque inefficace.

Il Collegio esclude che il silenzio sul termine possa espandere l’efficacia della convenzione oltre il limite legale. Il termine massimo della legge n. 1150/1942 è finalizzato a evitare che le lottizzazioni condizionino sine die la pianificazione futura ed è inderogabile, neppure per accordo delle parti: le pattuizioni contrarie sarebbero nulle e sostituite ex lege ai sensi dell’art. 1339 c.c. (richiamati Cons. Stato n. 5807 del 2013 e Cons. Stato n. 4010 del 2023).

Ne discende che il Comune ha pianificato quando la convenzione era da tempo decaduta e non poteva generare alcun affidamento qualificato. Il Collegio richiama l’orientamento sull’ampia discrezionalità comunale e sulle ipotesi tassative che giustificano un onere motivazionale rinforzato, tra cui la lesione dell’affidamento da convenzione valida ed efficace (Adunanza Plenaria n. 24 del 1999). Né l’autorizzazione paesaggistica del 2015 vale a fondare l’affidamento, postulando essa la destinazione urbanistica e non determinandola.

Quanto al secondo motivo, il Tribunale ritiene la scelta coerente con gli obiettivi di riduzione del consumo di suolo della L.R. n. 31/2014 e del PTR: le controdeduzioni e il Rapporto ambientale della VAS esplicitano le ragioni della ridestinazione, con bilancio ecologico negativo. Il ricorso è respinto e la domanda risarcitoria reietta; le spese sono poste a carico della ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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