Il vincolo cimiteriale di inedificabilità assoluta prevale sulla destinazione urbanistica (TAR Sicilia n. 1646 del 23.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il vincolo cimiteriale di inedificabilità assoluta previsto dall’art. 338 del R.D. n. 1265/1934 preclude ogni edificazione e si impone anche rispetto alle contrastanti previsioni del P.R.G. Esso opera in via autonoma e assorbente rispetto alla destinazione urbanistica dell’area, la cui qualificazione come conformativa o espropriativa diviene irrilevante ai fini del diniego. Le amministrazioni comunali non dispongono di alcun potere discrezionale in ordine alla compatibilità delle opere con i valori tutelati dal vincolo. La deroga è ammessa solo in casi eccezionali, per la realizzazione di un’opera pubblica o l’attuazione di un intervento urbanistico, e sempre che non ostino ragioni igienico-sanitarie.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di alcune particelle site nel Comune di Gravina di Catania, presentavano istanze di riclassificazione urbanistica delle aree, mai positivamente esitate. Ritenendo decaduti i vincoli gravanti sui fondi, presentavano un progetto per la realizzazione di un centro sportivo con campi da padel e da tennis, corredato di autorizzazione paesaggistica.

Il Comune esprimeva parere urbanistico negativo, richiamando una precedente pronuncia del medesimo Tribunale secondo cui il vincolo ad attrezzature scolastiche avrebbe avuto natura conformativa e non sarebbe stato soggetto a decadenza quinquennale. I ricorrenti impugnavano il diniego, sostenendo la natura espropriativa del vincolo e la sua intervenuta decadenza, valorizzando il concorrente vincolo cimiteriale di inedificabilità assoluta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dispone anzitutto l’estromissione dell’Assessorato regionale, estraneo all’adozione dei provvedimenti impugnati. Respinge poi l’eccezione di inammissibilità fondata sulla mancata impugnazione della nota comunale del 2020, che si limitava a richiamare i vincoli esistenti, senza effetti preclusivi rispetto al successivo parere.

Nel merito, il Tribunale richiama il proprio orientamento sul carattere conformativo del vincolo di destinazione ad attrezzature scolastiche, realizzabili anche ad iniziativa privata in regime di economia di mercato, e dunque non soggette a decadenza. A tale conclusione si affiancano le pronunce conformi dello stesso TAR Catania e del TAR Palermo.

Ogni riserva su tale orientamento resta però assorbita dalla incontestata sussistenza, sui medesimi fondi, del vincolo cimiteriale. La fascia di rispetto di duecento metri prevista dall’art. 338 del R.D. n. 1265/1934 comporta un vincolo assoluto di inedificabilità, a tutela di interessi igienico-sanitari, della sacralità dei luoghi e dell’espansione della cinta cimiteriale.

Da ciò deriva che le amministrazioni non hanno alcun potere discrezionale sulla compatibilità delle opere con il vincolo, e che lo stesso si impone anche a fronte di difformi previsioni del P.R.G. La sovrapposizione tra vincolo cimiteriale e destinazione urbanistica non muta la natura conformativa di quest’ultima, poiché la preclusione edificatoria deriva dal primo.

Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese in favore del Comune, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori, e compensazione nei rapporti con l’Assessorato regionale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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