Domanda con riserva di accesso: necessaria la decisione dell’amministratore ex art. 120-bis CCII (Cass. civ. Sez. I n. 16364 del 26.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La domanda di accesso con riserva al concordato preventivo, ex art. 44 CCII, deve essere preceduta dalla decisione dell’amministratore di società, risultante da verbale redatto da notaio e iscritto nel registro delle imprese, ai sensi dell’art. 120-bis CCII. Il rinvio operato dall’art. 44, comma 1, CCII alla «domanda di cui all’articolo 40» rende applicabile la prescrizione di cui all’art. 40, comma 2, CCII, che richiama l’art. 120-bis CCII. Il correttivo del 2024 ha natura meramente esplicativa di un collegamento normativo già esistente, non innovativa.

Il Fatto

Il Tribunale di Lamezia Terme ha aperto la liquidazione giudiziale della società su istanza di un creditore, ritenendo sussistente lo stato d’insolvenza. Il tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda con riserva di accesso al concordato preventivo, presentata dalla società ai sensi dell’art. 44 CCII, per violazione dell’art. 120-bis CCII, non risultando la decisione del liquidatore di accedere agli strumenti di regolazione della crisi trasfusa in un verbale notarile.

La società ha proposto reclamo ex art. 51 CCII, contestando la declaratoria di inammissibilità, ma la Corte d’appello ha rigettato il reclamo, affermando che le formalità di cui all’art. 120-bis CCII sono necessarie anche per la domanda con riserva. Avverso tale decisione la società ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione esamina l’unico motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 39 e 44 CCII, sostenendo che la domanda con riserva non richiederebbe la dichiarazione notarile ex art. 120-bis CCII. Il ricorrente invoca la sostanziale identità della norma con l’art. 161, comma 6, l. fall. e la giurisprudenza formatasi sul “pre-concordato”.

La Suprema Corte ritiene il motivo infondato. L’art. 44, comma 1, CCII fa esplicito rinvio alla «domanda di cui all’articolo 40», il cui comma 2 prescrive inequivocabilmente che, per le società, la domanda è approvata e sottoscritta a norma dell’art. 120-bis CCII. Il correttivo del 2024 si è limitato a esplicitare un collegamento già esistente tra gli artt. 40, 44 e 120-bis CCII, chiarendo che le formalità valgono per l’accesso a uno strumento di regolazione della crisi, anche con riserva.

La Corte evidenzia la ratio della previsione: la sezione dedicata agli strumenti di regolazione della crisi delle società, introdotta per adeguare il CCII alla Direttiva (UE) 2019/1023, attribuisce in via esclusiva agli amministratori il potere decisionale di accesso alla procedura. Il deposito del verbale notarile integra una garanzia per soci e terzi e uno strumento utile per il discarico della responsabilità degli amministratori ex art. 2086 c.c.

La conclusione trova conferma nella sistematica del nuovo Codice, più chiara rispetto alla legge fallimentare. La Corte distingue tra il corredo documentale che accompagna la domanda prenotativa e i requisiti tipici del diritto societario, precisando che la decisione di adottare la domanda integra un atto organizzativo della società, che il legislatore vuole rivestito di forma pubblicistica e data certa. Il ricorso è rigettato, senza statuizione sulle spese, essendo inammissibile la memoria di costituzione della resistente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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