SCIA edilizia titolo autonomo e attivazione pareri enti terzi (Cons. Stato n. 2590 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La segnalazione certificata di inizio attività costituisce titolo edilizio autonomo, sicché non se ne impone la coincidenza con i titoli abilitativi pregressi: la relazione asseverata del tecnico deve attestare i presupposti in fatto e in diritto della segnalazione, non la conformità ai precedenti assensi. Il provvedimento con cui il Comune dichiara la nullità della SCIA va qualificato come declaratoria di inefficacia ai sensi dell’art. 19, commi 3 e 4, l. n. 241/1990. La trasmissione della segnalazione alle amministrazioni competenti per il rilascio di pareri e nulla osta è onere dell’amministrazione che la riceve, non del privato segnalante: l’art. 19-bis l. n. 241/1990 impone allo sportello unico di inoltrare immediatamente la SCIA agli enti interessati. È illegittima la declaratoria di inefficacia fondata sull’assenza del parere dell’ente consortile, quando il Comune non abbia attivato la procedura.
Il Fatto
La società ricorrente presentava una SCIA e una CILA per il completamento di un edificio ricadente nel comprensorio di un consorzio per l’area di sviluppo industriale, nell’ambito di un più ampio intervento edilizio. Il Comune dichiarava la nullità ex art. 21-septies l. n. 241/1990 dei titoli presentati, fondandola su tre ragioni: l’assenza di una perizia giurata sulla conformità ai lavori già assentiti, la ritenuta carenza di legittimazione dell’alienante a presentare la segnalazione e l’assenza del nulla osta del consorzio ASI.
Pendente il giudizio, il Comune ingiungeva la demolizione delle opere e il ripristino dello stato dei luoghi e dichiarava inammissibile una successiva SCIA di completamento. Il TAR Puglia respingeva ricorso e motivi aggiunti, ritenendo l’atto plurimotivato e sufficiente la sola legittimità di una delle ragioni, e qualificando i vizi dell’ingiunzione demolitoria come meramente formali ai sensi dell’art. 21-octies, secondo comma, l. n. 241/1990. La società propone appello.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato muove da una precisazione qualificatoria: il provvedimento impugnato in primo grado non è una dichiarazione di nullità, ma una declaratoria di inefficacia degli effetti della SCIA, riconducibile all’art. 19, commi 3 e 4, l. n. 241/1990. La precisazione non è nominalistica: individua il regime applicabile e i presupposti che l’amministrazione deve accertare.
Sul primo dei motivi posti a fondamento dell’atto, il Collegio condivide le censure dell’appellante. L’art. 19-bis l. n. 241/1990 prevede che l’interessato presenti un’unica SCIA allo sportello unico e che l’amministrazione che la riceve la trasmetta immediatamente alle altre amministrazioni interessate, per consentire il controllo sui requisiti e la presentazione di eventuali proposte motivate. Era dunque il Comune, e non il privato, a doversi attivare per acquisire il parere del consorzio. L’atto impugnato si reggeva esclusivamente sulla asserita essenzialità di quel parere, senza che il Comune avesse attivato la procedura.
Anche il secondo argomento cade. La formula dell’art. 11, comma 1, d.P.R. n. 380/2001, secondo cui il permesso di costruire è rilasciato al proprietario o a chi abbia titolo per richiederlo, conferma la facoltà dell’alienante di presentare i titoli abilitativi in favore dell’acquirente. La Corte valorizza il dato documentale: la richiesta di voltura della SCIA e della CILA era stata presentata circa un anno prima della declaratoria di inefficacia, e il contratto di appalto prevedeva che gli immobili restassero nella disponibilità dell’alienante fino alla consegna.
Quanto alla perizia giurata, il Collegio afferma il principio centrale: la SCIA è titolo autonomo e non se ne impone la coincidenza con i titoli pregressi. La relazione asseverata del tecnico deve attestare la sussistenza dei presupposti in fatto e in diritto per presentare la segnalazione, non operare una verifica di conformità con gli assensi già rilasciati. L’argomento posto a base dell’atto comunale è quindi infondato.
L’appello è pertanto accolto. In riforma della sentenza impugnata, il Consiglio di Stato accoglie il ricorso di primo grado e i motivi aggiunti e annulla gli atti impugnati, compresa l’ingiunzione di demolizione e il provvedimento di inammissibilità della SCIA successiva, travolti dalla caduta del presupposto. Le spese del doppio grado sono compensate per la peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.